F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0197/CSA pubblicata del 18 Aprile 2025 –ACF Fiorentina S.r.l.
Decisione/0197/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0270/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente
Andrea Lepore - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0270/CSA/2024-2025, proposto dall’ACF Fiorentina S.r.l. in data 25.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. uff. n. 192 del18.03.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.04.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore e uditi gli Avv.ti Mario Vigna e Eugenio Corsi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 25.03.2025, l’ACF Fiorentina ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo, pubblicata in C.u. n. 192 del 18 marzo 2025, mediante la quale veniva irrogata la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida «per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S.».
La società toscana contesta, in senso ampio, la formulazione della decisione del giudice di prime cure, evidenziando la mancata quantificazione in merito alle singole condotte della sanzione irrogata, nonché, sulle singole condotte menzionate nel provvedimento di primo grado, si duole:
1. della non proporzionalità della sanzione in riferimento alla coreografia in virtù della natura non oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza, nonché in ragione della sproporzione rispetto ai precedenti episodi di natura analoga;
2. della illogicità della parte della sanzione della riferita coreografia, in virtù della mancata applicazione di ulteriori attenuanti ex 29, comma 1, C.G.S.;
3. con riferimento ai cori avverso tesserati e tifosi della società Juventus, delle discrasie tra quanto affermato nel proprio referto dagli ufficiali di gara, rispetto a quanto evidenziato nel rapporto dei delegati della Procura federale;
4. infine, in merito al lancio di fumogeni nel settore destinato ai tifosi ospiti, della sproporzione rispetto ai precedenti episodi di natura analoga.
Con riguardo ai punti 1) e 2), la Fiorentina presenta, inoltre, nei documenti depositati in atti, la richiesta di autorizzazione inviata dall’associazione ATF alle Forze dell’ordine giorni prima della gara, nella quale veniva indicata una coreografia assolutamente diversa nei contenuti. Nel documento, il testo indicato che sarebbe dovuto apparire era “Avanti viola”. La società toscana, dunque, evidenzia in merito che nessun rilievo fu sollevato dalle forze di Pubblica sicurezza, e fermamente ribadisce la propria completa estraneità alla vicenda. Sempre in merito alla coreografia, sostiene altresì il carattere non oltraggioso del testo riprodotto, citando alcuni precedenti di pari o simile tenore non sanzionati durante le gare Inter-Milan dell’11 febbraio 2020 e Roma-Lazio del 5 gennaio 2025.
Con riferimento, invece, al punto 3), sostiene che nulla di quanto riportato dai delegati della Procura è stato percepito dagli ufficiali di gara, sì che la sanzione sarebbe illegittima, dato lo stato di incertezza determinato da tale discrasia; mentre, con riferimento al punto 4), ritiene che la determinazione dell’ammenda su questa specifica condotta sia stata di molto superiore a quanto sanzionato in occasione di medesime infrazioni da parte di altre tifoserie in passato. Riporta alcuni precedenti giurisprudenziali a suffragio.
Su tutte le contestazioni sollevate in primo grado la reclamante lamenta, inoltre, la mancata applicazione di ulteriori attenuanti previste dall’art. 29 C.G.S., comma 1.
In conclusione, domanda:
1. in via principale, di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00, in quanto basata su una pluralità di condotte eterogenee non analizzate singolarmente, circostanza che pregiudicherebbe irragionevolmente l’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte della reclamante;
2. in via subordinata, ridurre la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 per tutte le ragioni giuridiche e fattuali esposte. Nello specifico:
Con riferimento alla coreografia:
- escludere o ridurre la sanzione in relazione alla coreografia per (i) difetto di proporzionalità, considerato che il messaggio veicolato non sarebbe qualificabile come osceno, oltraggioso, minaccioso o incitante alla violenza, né presenterebbe contenuti che giustifichino una sanzione della portata comminata, anche in considerazione della giurisprudenza sportiva consolidata in casi analoghi; ovvero (ii) in ragione dell’applicazione dell’art. 29, comma 1, C.G.S., avendo la reclamante posto in essere tutte le misure previste.
Con riferimento ai cori dei tifosi:
- ridurre l’ammontare della sanzione della somma riferita ai cori in ragione dell’applicazione dell’art. 29, comma 1, C.G.S.; ovvero in subordine
- ridurre l’ammontare della sanzione della somma riferita ai cori in ragione dell’applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art. 29, comma 2, C.G.S., in virtù della sussistenza delle circostanze di cui alle lett. b) ed e) dell’art. 29, comma 1, C.G.S.
Con riferimento al lancio dei fumogeni:
- ridurre l’ammontare della sanzione della somma riferita al lancio di tre fumogeni all’interno del settore ospiti dello stadio in ragione della evidente sproporzione rispetto ai precedenti in casi analoghi e, comunque, di ridurla ulteriormente in ragione dell’applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art. 29, comma 2, C.G.S., in virtù della sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) dell’art. 29, comma 1, C.G.S.
Chiede, in ogni caso, la cancellazione della diffida, ritenendola ingiustificata sia sulla gravità, sia sulla reiterazione delle condotte contestate.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, non può essere condivisa e va respinta la doglianza secondo la quale la formulazione della decisione del giudice di primo grado, mancando della quantificazione in merito alle singole condotte della sanzione irrogata, vada in toto annullata in quanto eccessivamente sintetica e in pregiudizio del diritto di difesa. Al contrario, all’art. 44 C.G.S. (“Principi del processo sportivo”) e all’art. 51 C.G.S. (“Decisioni degli organi di giustizia sportiva”) è chiaramente statuito che è prerogativa del Giudice sportivo redigere i provvedimenti in «maniera chiara e sintetica», senza perciò determinare alcuna lesione del diritto di difesa e conformemente a quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, C.G.S. CONI. Del resto, la soluzione adottata dal legislatore federale segue quella già sperimentata presso altri plessi giurisdizionali: ad esempio, è immediato il parallelo con quanto si legge nell’art. 3, comma 2, c.p.a.; come pure con l’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo il quale la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». Sul tema, va ancora ricordata la consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia del Coni, secondo il quale «la sinteticità degli atti processuali rientra tra i “principi del processo sportivo”, enunciati nell’art. 2 del C.G.S. del CONI» (Collegio di garanzia CONI, Sez. II, 14 febbraio 2017, dec. n. 13; e, in precedenza, cfr. già Collegio di garanzia CONI, Sez. II, 4 agosto 2015, dec. n. 33). È stato infatti spesso ribadito che le decisioni dei giudici federali possono contenere motivazioni espresse in maniera sintetica, per le esigenze di celerità e di informalità del processo sportivo (in questa direzione, v. anche Collegio di garanzia CONI, Sez. IV, 6 maggio 2019, dec. n. 32; Collegio di garanzia CONI, Sez. un., 1 ottobre 2018, dec. n. 63).
Tanto chiarito, attenzione deve ora essere rivolta alle singole condotte contestate.
Sul punto, la Corte ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in merito al combinato disposto di cui agli artt. 6 C.G.S. (“Responsabilità della società”) e 62 N.O.I.F. (“Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare”), sì da inquadrare al meglio la portata degli artt. 25 e 26 C.G.S., posti a sostegno della pronuncia del Giudice sportivo.
È opportuno ricordare che una società sportiva può essere punita in quanto «risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti» (art. 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S.). Tuttavia, «[a]l fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all’art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto» (art. 7 C.G.S.).
Valorizzando la ratio del combinato disposto degli artt. 6 e 7 C.G.S. citati, si evidenzia una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa (od oggettiva) a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente a eliminare, o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società.
Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice della gara la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate, che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario. In dottrina si è correttamente evidenziato che tale scelta ricalca quanto avviene in ambito della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, là dove l’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire illeciti-presupposto (rectius, reati-presupposto) della specie di quello poi verificatosi, può essere impiegato per escludere o limitare la responsabilità delle figure apicali o delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (artt. 6 e 7, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). In questa direzione depongono già alcuni significativi precedenti giurisprudenziali di questa Corte (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 24 aprile 2018, n. 129/CSA; nonché, Corte sportiva d’appello, in C.u. 20 marzo 2018, n. 107/CSA; Corte sportiva d’appello, 7 aprile 2021, dec. n. 144/CSA/2020-2021).
Orbene, con riferimento alla coreografia attenzionata, questa Corte non può non rilevare, dalla documentazione presentata, che la società toscana fosse all’oscuro di quanto organizzato dalla propria tifoseria.
Infatti, dalla richiesta depositata in atti si evince con chiarezza che l’unica coreografia autorizzata dagli Organi di Pubblica Sicurezza e conseguentemente dalla società Fiorentina sia stata quella che avrebbe dovuto disvelare la scritta “Avanti viola” (all. n. prot. 14/0270/CSA/2024-2025). Va anche evidenziato che, fino all’esposizione delle bandiere, fosse impossibile comprendere il reale contenuto della scritta, sì da impedirne la rappresentazione.
Sì che questa Corte ritiene che la presunta oltraggiosa coreografia non possa essere imputata alla società Fiorentina, posto che il sodalizio ha impiegato misure di sicurezza adeguate, senza eludere il protocollo. Con riferimento a tale vicenda, dunque, la sanzione dell’ammenda va annullata.
Altro discorso deve essere svolto in merito ai cori contro i giocatori della società Juventus e al lancio di fumogeni.
In via preliminare, va ribadito che la relazione dei delegati della Procura federale, dalla quale si evincono palesemente tali comportamenti, fa parte dei documenti ufficiali di gara (cfr. Corte sportiva d’appello, 7 aprile 2025, dec. n. 0179/CSA-2024-2025).
Come da giurisprudenza di questa Corte, è possibile osservare che, quand’anche il rapporto della Procura federale possa non essere considerato dotato di una «speciale efficacia di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S., lo stesso ben può essere posto dall’Organo di giustizia sportiva a base e fondamento del proprio convincimento, anche attesa, da un lato, la dettagliata descrizione dei fatti nello stesso contenuto, [...] dall’altro, la fede, comunque, privilegiata dallo stesso rivestita. In diversi termini, il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, considerata la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di – specifici ed ammissibili – contrari elementi probatori ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo» (così, Corte sportiva d’appello, 26 maggio 2022, dec. n. 314/CSA/2021-2022).
Ciò posto, il Collegio reputa particolarmente gravi i cori offensivi e discriminatori rivolti al giocatore Vlahovic (“sei uno zin...”), ripetuti più volte dai sostenitori della squadra di casa. Comportamento, quest’ultimo, che sovente viene reiterato a discapito di giocatori di diverse compagini durante le gare allo Stadio Artemio Franchi. La Corte ritiene, nella specie, di dover sanzionare tale condotta con l’ammenda di € 20.000,00, tuttavia attenuandola di € 2.000,00, ex art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., posto che è possibile riconoscere che il sodalizio abbia adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificati, oltre a quanto già riconosciuto dal giudice sportivo (ossia la concreta cooperazione con le Forze dell'ordine).
Per altro verso, e con riguardo al lancio di fumogeni in particolare verso il settore ospiti, la Corte ha evidenziato anche di recente (cfr. Corte sportiva d’appello, 10 marzo 2025, dec. n. 0147/CSA-2024-2025) che tali comportamenti configurano non la mera fattispecie di cui all’art. 25 C.G.S. (“Prevenzione di fatti violenti”), che si ravvisa in merito all’introduzione e all’utilizzazione dei petardi nei settori adibiti ai tifosi dell’una o dell’altra squadra, quanto, piuttosto, la fattispecie di cui all’art. 26 C.G.S. (“Fatti violenti dei sostenitori”). Non può revocarsi in dubbio, infatti, che il lancio di materiali pirotecnici verso il settore occupato dai tifosi di altra compagine rappresenti un comportamento dal quale può derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone (cfr. art. 26, comma 1, C.G.S.). Per simili episodi il legislatore prevede la sanzione minima di euro 10.000,00 per le società di serie A. Sanzione che, tuttavia, nel caso di specie può essere attenuata di € 3.000,00, ex art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., valendo le circostanze indicate in precedenza.
In definitiva, la Corte ritiene che: la sanzione per la coreografia dal presunto tono oltraggioso vada annullata, non essendo provata l’imputabilità della vicenda all’ACF Fiorentina; la sanzione per cori discriminatori nei confronti in particolare del calciatore Vlahovic, commisurabile in € 20.000,00, possa essere ridotta in € 18.000,00, per l’applicazione di due sole circostanze attenuanti; la sanzione per lancio di tre fumogeni verso il settore ospiti, commisurabile nella sanzione minima di € 10.000,00, possa essere ridotta in € 7.000,00, per l’applicazione di due sole circostanze attenuanti.
La diffida va confermata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce solo la sanzione dell’ammenda irrogata da €50.000,00 a € 25.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce