F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0193/TFN – SD del 17 Aprile 2025 (motivazioni) – Zenith Prato SSDRL + altri – Reg. Prot. 180/TFN-SD
Decisione/0193/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0180/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Giammaria Camici – Componente
Salvatore Priola – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23807/817pf24-25/GC/SA/fm, del 2 aprile 2025, depositato il 4 aprile 2025, nei confronti dei sigg.ri Carmine Valentini, Giuliano Genchi, Alessandro Camuso, Samuele Tempestini, nonché nei confronti della società Zenith Prato SSDRL, la seguente
DECISIONE
Con atto del 4 aprile 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Carmine Valentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Zenith Prato SSDRL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle NOIF, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Zenith Prato SSDRL, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Samuele Tempestini, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società Zenith Prato S.S.D.R.L alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Serie D Girone D, Stagione Sportiva 2024-2025: Tau Calcio Altopascio-Zenith Prato del 28.9.2024, Sammaurese-Zenith Prato del 6.10.2024, Zenith Prato-Cittadella Vis Modena del 13.10.2024, Zenith Prato-Progresso del 23.10.2024, Fiorenzuola-Zenith Prato del 27.10.2024, Corticella-Zenith Prato del 30.10.2024, Zenith Prato-Ravenna del 3.11.2024, Lentigione - Zenith Prato del 10.11.2024, Zenith Prato- Tuttocuoio del 17.11.2024, Prato-Zenith Prato del 24.11.2024, Sasso Marconi - Zenith Prato del 8.12.2024, Zenith Prato-Imolese del 15.12.2024, Piacenza-Zenith Prato del 22.12.2024, Forlì-Zenith Prato del 19.1.2025, Zenith Prato-Sammaurese del 2.2.2025 nonché alla gara Livorno-Zenith Prato del 24.8.2024 valevole per la Coppa Italia Serie D;
2. il sig. Giuliano Genchi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Zenith Prato SSDRL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Zenith Prato SSDRL, dei seguenti incontri tutti valevoli per il Campionato Serie D Girone D, Stagione Sportiva 2024-2025, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Samuele Tempestini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Zenith Prato-Cittadella Vis Modena del 13.10.2024, Zenith Prato-Progresso del 23.10.2024, Fiorenzuola-Zenith Prato del 27.10.2024, Zenith Prato-Ravenna del 3.11.2024, Lentigione - Zenith Prato del 10.11.2024, Zenith Prato-Tuttocuoio del 17.11.2024, Prato-Zenith Prato del 24.11.2024, Sasso Marconi - Zenith Prato dell’8.12.2024, Zenith Prato-Imolese del 15.12.2024, Piacenza-Zenith Prato del 22.12.2024, Forlì-Zenith Prato del 19.1.2025, Zenith Prato-Sammaurese del 2.2.2025;
3. il sig. Alessandro Camuso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Zenith Prato SSDRL, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Zenith Prato SSDRL, all’incontro Tau Calcio Altopascio-Zenith Prato del 28.9.2024 valevole per il Campionato Serie D Girone D Stagione Sportiva 2024-2025 e Livorno-Zenith Prato del 24.8.2024 valevole per la Coppa Italia Serie D, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Samuele Tempestini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
4. il sig. Samuele Tempestini, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Zenith Prato SSDRL, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle NOIF per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Zenith Prato SSDRL lle s guenti gare valevoli per il Ca p onato S rie D Gir ne D, Stagione Sportiv 2024-2025, senza averne titolo perché non tesserato: Tau Calcio Altopascio - Zenith Prato del 28.9.2024, Sammaurese-Zenith Prato del 6.10.2024, Zenith Prato-Cittadella Vis Modena del 13.10.2024, Zenith Prato-Progresso del 23.10.2024, Fiorenzuola-Zenith Prato del 27.10.2024, Corticella-Zenith Prato del 30.10.2024, Zenith Prato-Ravenna del 3.11.2024, Lentigione - Zenith Prato del 10.11.2024, Zenith Prato- Tuttocuoio del 17.11.2024, Prato-Zenith Prato del 24.11.2024, Sasso Marconi - Zenith Prato dell’8.12.2024, Zenith Prato-Imolese del 15.12.2024, Piacenza-Zenith Prato del 22.12.2024, Forlì-Zenith Prato del 19.1.2025, Zenith Prato-Sammaurese del 2.2.2025, nonché alla gara Livorno-Zenith Prato del 24.8.2024 valevole per la Coppa Italia Serie D;
5. la società Zenith Prato SSDRL: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carmine Valentini, Giuliano Genchi, Alessandro Camuso e Samuele Tempestini così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 27 febbraio 2025, le società ASD San Marino Calcio, Cittadella Vis Modena SSDARL, Piacenza Calcio 1919 SSDARL, Sammaurese SSDARL, SCD Progresso, SSDARL Sasso Marconi, US Corticella SSDARL e US Fiorenzuola 1922 SSDARL presentavano alla Procura Federale un esposto con il quale segnalavano che il calciatore Samuele Tempestini avrebbe preso parte, in posizione irregolare in quanto non tesserato, nelle fila delle squadre schierate di volta in volta dalla società Zenith Prato SSDRL, ad una serie di gare tutte valevoli per il campionato di Serie D Girone D, Stagione Sportiva 2024-2025, nonché ad una gara valevole per la Coppa Italia Serie D.
In particolare, con detto esposto le succitate società evidenziavano che:
- in data 25.02.2025 il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiamato a decidere su un reclamo inoltrato dalla società Cittadella Vis Modena SSD a r.l. avverso la regolarità della gara tra quest’ultima e la società Zenith Prato S.S.D. a r.l. del 09.02.2025 a causa della posizione irregolare del calciatore Samuele Tempestini, con C. U. n. 97 del 25.2.25 accoglieva il predetto reclamo affermando che il predetto calciatore “non risulta tesserato per la società Zenith Prato”;
- il mancato tesseramento del calciatore Samuele Tempestini per la società Zenith Prato S.S.D.R.L nella stagione sportiva 2024-2025 avrebbe influito sulla regolarità di tutte le gare a cui, nella suddetta stagione sportiva, aveva partecipato il calciatore Tempestini con la maglia dello Zenith Prato e, pertanto, sulle seguenti gare: Tau Calcio Altopascio-Zenith Prato del 28.9.2024, Sammaurese-Zenith Prato del 6.10.2024, Zenith Prato-Cittadella Vis Modena del 13.10.2024, Zenith Prato-Progresso del 23.10.2024, Fiorenzuola-Zenith Prato del 27.10.2024, Corticella-Zenith Prato del 30.10.2024, Zenith Prato-Ravenna del 3.11.2024, Lentigione - Zenith Prato del 10.11.2024, Zenith Prato- Tuttocuoio del 17.11.2024, Prato-Zenith Prato del 24.11.2024, Sasso Marconi - Zenith Prato del 8.12.2024, Zenith Prato-Imolese del 15.12.2024, Piacenza-Zenith Prato del 22.12.2024, Forlì-Zenith Prato del 19.1.2025, Zenith Prato-Sammaurese del 2.2.2025, nonché Livorno-Zenith Prato del 24.8.2024, valevole per la Coppa Italia Serie D.
La Procura Federale, di conseguenza, in data 6 marzo 2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 817pf2425, avente ad oggetto “Condotta della società SSD Zenith Prato per aver schierato in posizione irregolare il calciatore Samuele Tempestini nel corso del Campionato Nazionale 2024-2025 di Serie D”.
In sede istruttoria, la Procura acquisiva gli esposti presentati dalle succitate società, le distinte di gara relative agli incontri valevoli per il Campionato Serie D Girone D della stagione 2024-2025, a cui aveva preso parte, con la maglia dello Zenith Prato, il calciatore Samuele Tempestini, nonché la distinta di gara relativa all’incontro Livorno-Zenith Prato del 24.8.2024 valevole per la Coppa Italia Serie D, il foglio censimento e l’organigramma della società Zenith Prato S.S.D.R.L. per la stagione sportiva 20242025.
Notificati gli atti di conclusione delle indagini e decorsi i termini a difesa, in data 4 aprile 2025 la Procura Federale notificava agli incolpati l’atto di deferimento.
Di conseguenza, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 10 aprile 2025 con abbreviazione dei termini, assegnando alle parti il termine delle ore 12.00 del giorno 9 aprile 2025 per il deposito di memorie e documenti.
La fase predibattimentale
In data 8 aprile 2025 i deferiti si costituivano in giudizio, a mezzo degli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, depositando una memoria difensiva per ogni deferito, con la quale chiedevano, in via principale, il proscioglimento e, in subordine, l’applicazione di una sanzione attenuata.
In data 10 aprile 2025, pochi minuti prima dell’udienza, l’Avv. Chiacchio depositava un documento della Lega Nazionale Dilettanti, datato 29 luglio 2024, nel quale era scritto: ”Il tesseramento del calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”.
Il dibattimento
All’udienza d l 10 aprile 2025, svoltasi i v deoconf renza, c mparivano l’Avv. Aless ndro D’Oria, in rappresentanz dell Procura Federale, e l’Avv. Eduardo Chiacchio per i deferiti.
Preliminarmente, il Presidente, preso atto del documento depositato dall’Avv. Chiacchio, chiedeva alle parti di interloquire in merito allo stesso.
L’Avv. D’Oria eccepiva la tardività del deposito dello stesso e evidenziava l’irrilevanza del documento, attesa l’esistenza di una decisione del giudice sportivo, peraltro non impugnata, che riconosceva l’assenza di tesseramento del calciatore Samuele Tempestini per la società Zenith Prato.
L’Avv. Chiacchio, dal canto suo, sosteneva l’infondatezza dell’eccezione relativa alla tardività del deposito, trattandosi di un documento federale, e precisava che la società, a seguito di richiesta formulata oralmente alla LND il giorno precedente l’udienza, era venuta in possesso del documento solo quella mattina.
Il Tribunale, all’esito della Camera di consiglio, ordinava alla Lega Nazionale Dilettanti e all’Ufficio Tesseramenti del Dipartimento Interregionale di produrre, entro il giorno 14 aprile, ciascuno una dichiarazione scritta che certificasse lo storico del tesseramento del calciatore Samuele Tempestini per la società Zenith Prato SSDRL con decorrenza dal 1 luglio 2024 alla data del 10 aprile 2025, attestando altresì la decorrenza della effettiva validità del tesseramento in favore della società.
Il Tribunale, pertanto, rinviava il giudizio all’udienza del 15 aprile 2025.
In data 11 aprile 2025, il Dipartimento Interregionale della LND, in ottemperanza all’ordine del Tribunale, depositava lo storico del tesseramento del calciatore Samuele Tempestini estratto dal sistema informatico della LND, accompagnato dall’elenco delle operazioni eseguite dalla società Zenith Prato in relazione alla pratica di tesseramento del Tempestini e dalla dichiarazione che il calciatore risulta tesserato per la predetta società a far data dal 13 febbraio 2025.
In pari data, la LND depositava una dichiarazione con la quale, in merito all’ordine di esibizione formulato dal Tribunale, si riportava alla comunicazione e agli allegati depositati Dipartimento Interregionale della LND.
L’udienza del 15 aprile 2025
All’udienza del 15 aprile 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per i deferiti. Era altresì presente il Presidente della società, Carmine Valentini.
L'Avv. Zennaro, nel riportarsi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e nell’evidenziare che sulla società gravava l’obbligo di controllare che il tesseramento del calciatore Tempestini fosse andato a buon fine, chiedeva di irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Carmine Valentini, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- per il sig. Giuliano Genchi, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Alessandro Camuso, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Samuele Tempestini, giornate 15 (quindici) di squalifica nel campionato di competenza e giornate 1 (una) in Coppa Italia;
- per la società Zenith Prato SSDRL, punti 15 (quindici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 1.600,00 (milleseicento/00) di ammenda.
Prendevano la parola l’Avv. Monica Fiorillo per i tesserati nonché l’Avv. Chiacchio per la società, evidenziando la buona fede dei deferiti, i quali avrebbero fatto affidamento sul documento della LND datato 29 luglio 2024, in forza del quale il tesseramento del calciatore Tempestini doveva ritenersi valido a decorrere da detta data.
Interveniva, altresì, il Presidente Carmine Valentini, il quale anch’egli sottolineava l’assoluta buona fede con la quale aveva operato.
La decisione
- L’illecito disciplinare contestato agli odierni deferiti è l’impiego da parte della società Zenith Prato, in posizione irregolare, del calciatore Samuele Tempestini in 15 gare del campionato di Serie D, che si sono svolte da settembre 2024 a febbraio 2025, nonché in una gara di Coppa Italia Serie D disputata il 24 agosto 2024.
Preliminarmente, è opportuno richiamare, sia pur sommariamente, i principi che governano il tesseramento dei calciatori.
Il secondo comma dell’art. 32 CGS, nel disporre che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, evidenzia l’importanza che, nell’ambito dell’ordinamento federale, riveste la procedura di tesseramento di un calciatore.
La correttezza della procedura di tesseramento, difatti, è volta a garantire non solo la certezza delle situazioni giuridiche, in quanto dal tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in termini di tutela anche sanitaria dello stesso calciatore, ma anche il corretto e trasparente svolgimento delle competizioni federali, assicurando una parità di condizioni tra le squadre che partecipano al campionato.
Il rilievo attribuito al tesseramento di un calciatore fa comprendere il motivo per cui, secondo la giurisprudenza federale, la partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione questa di calciatori non legittimati, in quanto non tesserati, costituisce una serie violazione non solo dei principi generali di lealtà, correttezza e probità ma anche della specifica norma dell’art. 32, comma 2, CGS, rappresentando un illecito disciplinare di particolare gravità, di cui devono essere ritenuti responsabili non solo la società e i suoi dirigenti ma anche lo stesso tesserato.
In particolare, secondo la stessa giurisprudenza federale, la responsabilità del Presidente, sul quale in ogni caso grava l’obbligo di utilizzare e far utilizzare solo calciatori regolarmente tesserati e, dunque, l’obbligo di verificare, prima dell’utilizzo, il buon esito della pratica di tesseramento, discende dalla circostanza che lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità (CFA, S.U., decisione n. 67/2022-2023).
Quanto ai dirigenti accompagnatori, gli stessi, a norma del primo comma dell’art. 61 NOIF, prima dell’inizio della gara, devono presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
Del resto, nelle distinte di gara che devono essere sottoscritte dal dirigente accompagnatore, lo stesso deve attestare che i giocatori inseriti nella distinta sono regolarmente tesserati per la società partecipante alla gara.
E’ evidente, dunque, che anche sul dirigente accompagnatore gravi l’obbligo di assicurarsi, prima di una gara, che tutti i giocatori schierati dalla società sino in posizione regolare e che, di conseguenza, lo stesso debba essere ritenuto responsabile nell’ipotesi in cui venga utilizzato un calciatore in posizione irregolare.
Quanto, infine, ai calciatori, è pacifico, nella giurisprudenza federale, che sul tesserando gravi un onere di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, sollecitando, anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile, la stessa società ad informarlo sulla sua posizione (CFA, decisione n. 21/2021-2022).
Di conseguenza, risulterà responsabile il calciatore il quale abbia preso parte (la giurisprudenza ai fini della relativa responsabilità non richiede che il calciatore sia effettivamente utilizzato, cfr. CFA, decisione n. 72/2023-2024) a gare ufficiali pur non avendo titolo, in quanto non tesserato.
2. Così delineati i principi che regolano il tesseramento dei calciatori e la responsabilità della società, dei dirigenti e degli atleti in caso di utilizzo di un calciatore in posizione irregolare, nello specifico in assenza di valido tesseramento, è possibile passare a considerare il merito dell’odierno deferimento.
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte agli stessi contestate.
L’art. 39 NOIF, al primo comma, stabilisce che I calciatori e le calciatrici sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno.
A sua volta, il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.
Se si tratta di calciatore o calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.
L’utilizzo del calciatore o calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori e le calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.
In forza della suddetta norma, dunque, il tesseramento del calciatore Samuele Tempestini, titolare di un contratto di lavoro sportivo (nella specie, co.co.co), poteva ritenersi perfezionato solo a seguito della concessione, da parte dell’ufficio tesseramento della LND, del visto di esecutività. E solo con l’intervenuto rilascio del suddetto visto il calciatore avrebbe potuto essere utilizzato.
Premessa tale circostanza, dalla documentazione in atti, compreso quella inoltrata, a seguito di richiesta del Tribunale, dal Dipartimento Interregionale (e condivisa dalla LND, destinataria della medesima richiesta), si evince che la società Zenith Prato ha depositato la domanda di tesseramento del calciatore Samuele Tempestini in data 12 luglio 2024.
Dopo tale data, la società ha eseguito nel tempo una serie di accessi alla pratica informatica relativa al tesseramento del calciatore Tempestini per ottemperare ad alcune irregolarità segnalate dal Dipartimento.
La società, dunque, a prescindere dall’obbligo gravante sulla stessa di verificare autonomamente il buon esito del tesseramento indipendentemente dalle richieste del Dipartimento, avendo accesso ed effettivamente accedendo comunque alla suddetta pratica non poteva non rendersi conto delle problematiche che , indipendentemente da quanto accaduto precedentemente, ostavano alla mancata regolarizzazione del tesseramento del calciatore Tempestini.
In particolare, in data 20 settembre 2024, il Dipartimento segnalava alla società la mancanza di timbro e forma in calce alla pratica. In data 21 settembre, la società (con ciò fornendo la prova di seguire attentamente l’evolversi della pratica di tesseramento) ottemperava alla richiesta del Dipartimento, il quale, in data 24 settembre 2024, segnalava la incongruenza tra durata del contratto (biennale) e durata del vincolo (annuale, quantomeno per la società).
In risposta, solo due mesi e mezzo dopo (il 10 dicembre 2024) la società “dematerializzava la pratica” e la firmava.
Senonchè, In data 11 dicembre 2024, il Dipartimento chiedeva alla società di indicare quale dei due contratti depositati (l’uno per il 2024/2025; altro per il 2024/2025 e il 2025/2026) fosse da prendere in considerazione.
Detta richiesta veniva reiterata in data 18 gennaio 2025.
La Zenith Prato rispondeva alla richiesta del Dipartimento solo in data 13 febbraio 2025, inviando il contratto corretto (per l’annualità 2024/2025).
Così risolte le problematiche concernenti il tesseramento del calciatore, in data 28 febbraio 2025, il Dipartimento comunicava l’esecutività del tesseramento del calciatore Tempestini (con conseguente decorrenza del tesseramento dalla data del suo corretto e completo deposito: 13 febbraio 2025).
La società, dunque, nonostante avesse avuto contezza sin dal 24 settembre 2024 della mancata regolarizzazione del tesseramento del Tempestini, consentiva ugualmente al calciatore di partecipare alle gare di campionato, attendendo ben oltre due mesi prima di procedere all’invio del contratto corretto.
In definitiva, dalla documentazione in atti, emerge senza ombra di dubbio la responsabilità degli odierni deferiti, i quali, nella consapevolezza fin dal 24 settembre 2024 dell’incompletezza e della non regolarità del tesseramento del calciatore Tempestini, o, comunque, omettendo i dovuti controlli volti ad appurare il perfezionamento della pratica di tesseramento, hanno consentito che lo stesso calciatore partecipasse, pur non avendone titolo, ad una serie di gare ufficiali del campionato di Serie D della stagione 20242025.
Né, per affermare la mancanza di responsabilità degli odierni deferiti in ordine agli illeciti contestati, possono valere le deduzioni difensive svolte dagli stessi.
I deferiti, in particolare, hanno sostenuto di aver agito in buona fede avendo fatto affidamento sul documento, depositato all’udienza del 10 aprile, con il quale la LND avrebbe dato atto dell’esecutività del tesseramento del Tempestini a far data dal 29 luglio 2024. Ebbene, a prescindere dal fatto che tale circostanza appare del tutto inverosimile, dal momento che, laddove i deferiti avessero avuto effettiva conoscenza di tale documento, ne avrebbero dato immediatamente atto nelle memorie depositate in data 8 aprile, nelle quali invece non si fa alcun cenno di una presunta concessione del visto di esecutività nel mese di luglio 2024 (del resto, all’udienza del 10 aprile i deferiti hanno dato atto di essere venuti a conoscenza del documento solo nella mattinata della stessa giornata), la stessa risulta anche infondata.
Difatti, anche laddove i deferiti avessero fatto affidamento sul documento che avrebbe attestato l’esecutività del tesseramento del Tempestini a far data dal 29 luglio 2024, tale condizione di buona fede è certamente venuta meno allorquando, a partire dal 20/24 settembre 2024, il Dipartimento ha richiesto alla società deferita di procedere alla sanatoria di alcune irregolarità della pratica di tesseramento, evidenziando, in tal modo, alla società il mancato perfezionamento della stessa pratica.
Egualmente infondata è la tesi dei deferiti secondo cui la responsabilità degli stessi dovrebbe essere esclusa, o quanto meno mitigata, dalla circostanza che l’obbligo del visto di esecutività per le società dilettantistiche sarebbe di recente introduzione, e pertanto la società non avrebbe avuto piena dimestichezza con tale nuova regola.
Difatti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS, “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”.
Secondo la giurisprudenza, in particolare, l’errore sulla norma può essere scusabile soltanto se derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (CFA, decisione n. 104/2022-2023).
Deve quindi escludersi la sussistenza della buona fede invocata dalla società, atteso che questo stato soggettivo è incompatibile con l’errore, causato da colpa per mancanza di impegno e attenzione nel compimento degli adempimenti doverosi richiesti dalle norme federali, così come accaduto nel caso di specie.
Né, in conclusione, ai fini di una attenuazione della sanzione, può valere quanto dedotto dai deferiti in ordine alla circostanza che alcune delle partite in cui è stato irregolarmente impiegato il calciatore sarebbero termine con un risultato sfavorevole per la Zenith Prato.
Sul punto, la Corte Federale ha statuito che seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò snzio ate exante e di persé, derivanti da quell’indebito utilizzo(CFA, decisione n. 7/2022-2023).
3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, attesa la gravità dell’illecito consistente nel reiterato schieramento di un giocatore privo di titolo, aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello con la decisione n. 67/2022-2023, che costituisce un leading case in materia, secondo i quali la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro, ritiene doveroso irrogare, nel rispetto dei principi di effettività e afflittività della pena, alla società Zenith Prato S.S.D.R.L. la sanzione di 15 punti di penalizzazione e € 1.500,00 di ammenda (considerato che le partite di campionato cui ha partecipato il calciatore Tempestini sono 15).
Per ciò che concerne gli altri deferiti, il Tribunale, tenuto anche conto della condotta processuale positiva del Presidente, ritiene congruo irrogare la sanzione di sei mesi di inibizione per il Presidente Carmine Valentini, quattro mesi di inibizione per il sig. Giuliano Genchi, un mese di inibizione per il sig. Alessandro Camuso, tenuto conto che lo stesso ha rivestito la funzione di dirigente accompagnatore solo per una partita di campionato, e di 5 giornate di squalifica per il calciatore Samuele Tempestini. Il Tribunale ritiene, infine, non doversi sanzionare l’utilizzo del calciatore Tempestini nella partita di Coppa Italia Serie D del 24.8.2024, atteso l’affidamento, ritenuto dai deferiti a quella data sussistente e legittimo, rinveniente dalla certificazione rilasciata dalla LND in data 29 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Carmine Valentini, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Giuliano Genchi, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per il sig. Alessandro Camuso, mesi 1 (uno) di inibizione;
- per il sig. Samuele Tempestini, giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra;
- per la società Zenith Prato SSDRL, punti 15 (quindici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 17 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai