F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0195/TFN – SD del 18 Aprile 2025 (motivazioni) – Ettore Capriola – Reg. Prot. 157-158/TFN-SD

Decisione/0195/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0157/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0158/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Salvatore Priola – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 aprile 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n.21280/779pf24-25/GC/gb del 5 marzo 2025, e n. 21281/780pf24-25/GC/blp del 5 marzo 2025, nei confronti del signor Ettore Capriola, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con le note indicate in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

Proc. n.21280/779pf24-25/GC/gb

1) il sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Antonio Piedepalumbo nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 97/TFNSD-2024- 2025 del 21.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 538pf24-25 definito con decisione n.140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

2) il sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; 3) la società S.S. Turris Calcio s.r.l.:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società S.S. Turris Calcio nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 107/TFNSD-2024- 2025 del 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 538pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale.

Proc. n.21281/780pf24-25/GC/blp

1) il sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché delle ritenute Irpef per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024. Segnatamente per non aver provveduto al versamento:

- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

- delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati;

- dei contributi INPS per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

- dei contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Antonio Piedepalumbo nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 97/TFNSD-2024-2025 del 21.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 537pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

2) il sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché delle ritenute Irpef per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024. Segnatamente per non aver provveduto al versamento:

- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

- delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati;

- dei contributi INPS per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

- dei contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere;

3) la società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l.:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società S.S. Turris Calcio nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 107/TFNSD-2024-2025 del 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 537pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale.

La fase istruttoria

Proc. n.21280/779pf24-25/GC/gb

Con segnalazione del 27 febbraio 2025, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la Società Turris Calcio S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti contrattuali dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., nonché al pagamento delle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti in favore di sei tesserati, così come previsto dalla medesima norma delle NOIF.

L’organo di controllo allegava un memorandum riepilogativo delle pendenze della società sportiva nel quale veniva evidenziato che oltre al mancato pagamento degli emolumenti in favore dei dipendenti e delle rate in scadenza per gli incentivi all’esodo, la società sportiva, nel periodo di riferimento novembre 2024/gennaio 2025, avrebbe inoltre omesso di versare le relative ritenute Irpef e i contributi Inps, oltre alla rata in scadenza a gennaio 2025 di un piano di rateazione di contribuzione Inps. La Co.Vi.So.C. dava infine conto, richiamando le osservazioni già formulate con precedente comunicazione, che risultavano permanere le inadempienze relative al mancato versamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti contrattuali e sulle rate di incentivo all’esodo a valere sul bimestre settembre/ottobre 2024.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 27 febbraio 2025 e della Visura camerale della S.S. Turris Calcio S.r.l., aggiornata alla data del 7 febbraio 2025, si concludeva in data 28 febbraio 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l, del sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l. e della stessa società S.S. Turris Calcio S.r.l., a titolo sia  di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate.

Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Antonio Piedepalumbo e la Turris Calcio S.r.l. non facevano pervenire memorie difensive.

Il sig. Ettore Capriola chiedeva invece di essere sentito in audizione, che si teneva in data 5 marzo 2025.

Il sig. Capriola dichiarava di rappresentare la Società Sport & Leisure S.r.l.. nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante con sede a Roma, proprietaria della Turris Calcio per averne acquistato il 100% del capitale sociale in data 15 luglio 2024.

Dopo aver riferito che i pregressi mancati pagamenti sarebbero derivati da condotte negligenti dell’amministrazione della società sportiva e dell’istituto di credito presso il quale risultava attivo il conto corrente della società destinato ad effettuare i pagamenti oggetto del presente procedimento, contestava in particolare di non aver mai avuto poteri di firma nell’ambito della gestione societaria, atteso che avrebbe esclusivamente rivestito la qualità di dirigente sportivo ai sensi dell’art. 21 delle NOIF in quanto rappresentante del socio, senza tuttavia poteri di amministrazione e gestione, in quanto l’organo amministrativo risultava nominato, nella forma dell’Amministratore Unico, nella persona del sig. Piedepalumbo Antonio, in carica senza soluzione di continuità fin dalla costituzione della società nell’anno 2020. Dopo aver dichiarato che l’aggiornamento del Foglio Censimento 2024/2025 del 27 gennaio 2025 (nel quale risultava la modificazione del proprio ruolo dirigenziale) conterrebbe una sottoscrizione ritenuta dal medesimo sig. Capriola non apposta personalmente, riferiva inoltre di aver reperito, tra la documentazione istruttoria, anche un “verbale di assemblea del 24.01.2025” dal quale emergerebbe una delega conferita a suo nome per la rappresentanza della società sportiva. Secondo il sig. Capriola, tuttavia, tale conferimento risulterebbe privo di efficacia in quanto meramente enunciato e non deliberato.

La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva di non dover accogliere le argomentazioni difensive profuse dal sig. Capriola e disponeva il deferimento dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini con atto depositato in data 5 marzo 2025. Proc. n.21281/780pf24-25/GC/blp

Con segnalazione del 27 febbraio 2025, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la Società Turris Calcio S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025 previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., al pagamento:

- delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

- delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati;

- dei contributi INPS per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;

- dei contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere;

L’organo di controllo allegava alla comunicazione il medesimo memorandum riepilogativo delle pendenze della società sportiva già trasmesso unitamente alla comunicazione che determinava l’apertura del procedimento n.21280/779pf24-25/GC/gb, evidenziando quindi che oltre al mancato pagamento delle ritenute fiscali e contributive in scadenza nel periodo di riferimento novembre 2024/gennaio 2025, risultavano permanere le inadempienze relative al mancato versamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti contrattuali e sulle rate di incentivo all’esodo a valere sul bimestre settembre/ottobre 2024.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, della Visura camerale della S.S. Turris Calcio S.r.l., aggiornata alla data del 7 febbraio 2025, si concludeva in data 28 febbraio 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l, del sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l. e della stessa società S.S. Turris Calcio S.r.l., a titolo sia  di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate.

Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Antonio Piedepalumbo e la Turris Calcio S.r.l. non facevano pervenire memorie difensive. Il sig. Ettore Capriola formulava dapprima un’istanza di accesso agli atti e chiedeva di essere sentito in audizione, che si teneva in data 5 marzo 2025 e nella quale svolgeva le medesime difese già riferite nell’ambito della disamina del procedimento n.21280/779pf24-25/GC/gb.

La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva di non dover accogliere le argomentazioni difensive profuse dal sig. Capriola e disponeva il deferimento dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini con atto depositato in data 5 marzo 2025.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 12 marzo 2025.

Il sig. Antonio Piedepalumbo e la Turris Calcio S.r.l. non svolgevano attività difensiva.

Il sig. Ettore Capriola, sia con riguardo al procedimento n.21280/779pf24-25/GC/gb, sia con riguardo al procedimento n.21281/780pf24-25/GC/blp depositava, in data 10 marzo 2025, una memoria difensiva nella quale ribadiva le argomentazioni già svolte in sede di audizione istruttoria in merito alle ragioni che avevano determinato il mancato ottemperamento ai pagamenti relativi agli emolumenti contrattuali, alle rate di incentivazione all’esodo e alle relative ritenute Irpef e contribuzioni Inps e contestava fermamente di aver rivestito, alla data della scadenza del termine federale del 17 febbraio 2025, poteri di rappresentanza in seno alla società sportiva.

Con successiva istanza depositata l’11 marzo 2025, il sig. Capriola rappresentava di aver domandato ed ottenuto di accedere a tutti gli atti del fascicolo giudiziale e poiché la visibilità del fascicolo digitale non risultava ancora ottenuta, domandava un rinvio della trattazione dei giudizi.

All’udienza del 12 marzo 2025, il Tribunale disponeva preliminarmente, per evidente connessione soggettiva e oggettiva sostanziale, la riunione dei procedimenti.

Con separata ordinanza disponeva di stralciare la posizione del sig. Ettore Capriola e in accoglimento dell’istanza formulata dal medesimo in data 11 marzo 2025, rinviava la trattazione del giudizio relativo alla sua posizione all’odierna udienza di discussione. Con decisione n.165 del 14 marzo 2025, il Tribunale definiva il procedimento nei confronti del sig. Antonio Piedepalumbo e della società SS Turris Calcio Srl, irrogando le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 (tre) di inibizione;

- per la società SS Turris Calcio Srl, esclusione dall'attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Con memoria depositata il 7 aprile 2025, il sig. Ettore Capriola, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Fogliamanzillo del Foro di Ancona, confermava ed articolava ulteriormente le eccezioni già formulate avverso le contestazioni disciplinari azionate dalla Procura Federale.

Dopo aver riepilogato la vicenda relativa all’intervenuta acquisizione, da parte della società Sport and Leisure Srl - di cui il sig. Capriola risultava e risulta amministratore unico – delle quote della SS Turris Calcio Srl e dopo aver evidenziato che l’acquisizione del 100% delle quote societarie non si sarebbe definitivamente stabilizzata in ragione della pendenza di una condizione risolutiva non definita ed in ragione della pendenza di un procedimento giurisdizionale finalizzato alla declaratoria della nullità di uno degli atti di cessione delle quote, la difesa rimarcava che il sig. Capriola non avrebbe mai ricoperto cariche di rappresentanza della società e non sarebbe mai stato amministratore della stessa, non avendo mai avuto potere di firma.

A sostegno dell’eccezione veniva osservato che il “verbale di assemblea del 24.01.2025” dal quale sarebbe emersa una delega conferita a nome del sig. Capriola per la rappresentanza della società sportiva, risulterebbe invero privo di alcuna efficacia, in primo luogo, per non essere stato il medesimo sig. Capriola convocato regolarmente e per non aver conseguentemente partecipato all’assemblea, in secondo luogo, per non essere stata l’assemblea costituita regolarmente con la presenza del Sindaco Unico ed infine per non aver previsto un deliberato in ordine ai poteri che sarebbero stati conferiti al sig. Capriola, in relazione ai quali il verbale non avrebbe fornito alcuna motivazione.

L’inefficacia del verbale sarebbe confermata dal fatto che l’assemblea non sarebbe stata riportata nel libro delle assemblee della società (come da documentazione versata in atti) e che l’asserito conferimento di poteri non avrebbe formato oggetto di accettazione da parte del sig. Capriola e non avrebbe determinato alcun aggiornamento presso il Registro delle Imprese.

Con riguardo, infine, al Foglio Censimento aggiornato al 27 gennaio 2025, nel quale risulterebbe la modifica della posizione del sig. Capriola, la difesa ribadiva l’eccezione già formulata personalmente dal sig. Capriola in sede istruttoria secondo la quale la sottoscrizione, invero non leggibile, non apparterrebbe al medesimo sig. Capriola (sul punto veniva evidenziato di aver provveduto, in data 12 marzo 2025, ad inoltrare una specifica denuncia di illecito alla Procura Federale).

In conclusione, veniva domandato il proscioglimento del soggetto deferito per insussistenza dell’illecito disciplinare.

Il dibattimento

All’ udienza del 10 aprile 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria. E’ comparso inoltre l'Avv. Mario Fogliamanzillo, in difesa del sig. Ettore Capriola, quest'ultimo presente anche personalmente.

L’avv. D’Oria, si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Proc. n.21280/779pf24-25/GC/gb: 3 mesi di inibizione;

Proc. n.21281/780pf24-25/GC/blp: 3 mesi di inibizione.

Il sig. Ettore Capriola ha svolto personalmente la difesa della propria posizione, ribadendo di non aver mai avuto la rappresentanza della società e di non aver partecipato all’assemblea del 24 gennaio 2025. Il sig. Capriola ha rimarcato che il verbale dell’assemblea societaria dovrebbe essere considerato affetto da nullità e comunque privo di un valido deliberato. Dopo aver ribadito che non risulterebbe alcuna accettazione dei poteri indicati nel verbale dell’assemblea, ha confermato di disconoscere la firma apposta sul modulo di censimento e si è riservato un’azione giudiziaria finalizzata all’accertamento di tale circostanza.

La decisione

In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Il Tribunale è chiamato a vagliare esclusivamente la posizione del sig. Ettore Capriola, atteso che a seguito dell’udienza svolta il 12 marzo 2025 risulta già definita la posizione sia del sig. Antonio Piedepalumbo, sia quella della società SS Turris Calcio Srl (decisione n.165 del 14 marzo 2025).

Premesso che il Tribunale, con tale decisione, ha già accertato l’intervenuta reiterata violazione, da parte dell’amministrazione societaria della Turris Calcio Srl, dei precetti federali relativi al pagamento degli emolumenti stipendiali in favore dei tesserati e delle relative ritenute fiscali e previdenziali, in questa sede deve essere analizzata esclusivamente la questione relativa all’inserimento del sig. Ettore Capriola - amministratore e legale rappresentante della società Sport & Leisure S.r.l., titolare delle quote societarie della Turris Calcio Srl – nell’amministrazione della società sportiva in epoca antecedente (24 gennaio 2025) alla scadenza dei termini per l’adempimento degli obblighi federali (17 febbraio 2025).

Secondo la Procura Federale, tale inserimento risulterebbe comprovato dal verbale dell’assemblea della Turris Calcio Srl - tenutasi in data 24 gennaio 2025 - e dalla successiva conseguente modificazione del Foglio censimento 2024/25 della società sportiva. Tale conclusione è stata contestata fermamente dalla difesa del sig. Capriola, il quale ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell’assemblea societaria e di non aver sottoscritto la modificazione del proprio ruolo societario (da dirigente ad amministratore) nel Foglio censimento 2024/25.

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, il Tribunale ritiene che sussistano validi elementi per ritenere che la prova dell’inserimento del sig. Ettore Capriola nell’amministrazione della società sportiva non sia stata raggiunta.

Depongono in tal senso le seguenti circostanze.

- Il verbale dell’assemblea del 24 gennaio 2025 nel quale viene rappresentata, da parte del Presidente dell’Assemblea Antonio Piedepalumbo (amministratore unico), la necessità di delegare i poteri di firma al sig. Ettore Capriola, non fornisce alcuna giustificazione di tale necessità, non risulta sottoposta alla votazione assembleare e non dà conto dell’accettazione del potere di firma da parte del soggetto delegato. Tale accettazione, invero disconosciuta dal soggetto delegato, non risulta agli atti del fascicolo processuale.

- Il verbale assembleare non risulta riportato nel libro verbali delle assemblee, come risulta dimostrato dall’allegazione della difesa del sig. Capriola, atteso che nella sequenza delle pagine del libro l’ultima assemblea risulta quella del 12 dicembre 2024.

- L’intervenuta attribuzione dei poteri di firma non risulta oggetto di annotazione nel Registro delle Imprese.

- La modificazione del ruolo del sig. Capriola nel Foglio censimento della società SS Turris Srl (da semplice dirigente ad amministratore), fondamentale per l’attribuzione della responsabilità disciplinare, risulta basata su una sottoscrizione di evidente inattendibilità, invero disconosciuta dell’asserito autore. In disparte la grossolana connotazione calligrafica (tratti scoordinati di pennarello nero), rileva, ad avviso del Tribunale, la netta ed inequivocabile discordanza tra tale sottoscrizione e quella riferibile al sig. Capriola contenuta nel Foglio censimento 2024/25 del 4 luglio 2024.

Premesso che la contestazione disciplinare formulata dalla Procura Federale nei confronti del sig. Ettore Capriola è stata basata esclusivamente sul fatto che a decorrere dal 24 gennaio 2025 il medesimo sig. Capriola era stato delegato ad operare in veste di amministratore della società sportiva, con conseguente responsabilità propria per non aver dato corso ai pagamenti previsti dall’art.85 NOIF, il Tribunale ritiene ragionevole - sulla base della riferita disamina delle circostanze che hanno accompagnato tale asserito conferimento di poteri – disporre il proscioglimento del soggetto deferito,  atteso che la dimostrazione obiettiva di tale conferimento non risulta raggiunta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Ettore Capriola.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 aprile 2025.

 

I RELATORI                                                                              IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                         Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 18 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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