F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0100/CFA pubblicata il 18 Aprile 2025 (motivazioni) – PFI/Sig. Gianni Pittorra-U.S.D. Nuorese Calcio 1930

Decisione/0100/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0099/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Daniele Maffeis – Componente

Angelo De Zotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul reclamo numero 0099/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 19.03.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Sardegna, di cui al con il Com. Uff. n. 122 del 12.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 17.04.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante e l’Avv. Gabriele Costa per la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e per il Sig. Gianni Pittorra; Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna – LND il sig. Gianni Pittorra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per rispondere: - il sig. Gianni Pittorra, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di  giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 39, comma 2, 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, depositato in data 28.8.2023 presso il Comitato regionale Sardegna un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società dallo stesso rappresentata ed il sig. Josè Tadeu Moro Junior difforme da quello sottoscritto da tale calciatore in data 18.8.2023; - la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di  giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Pittorra, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

 La società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 si è costituita nel giudizio di prime cure con il ministero dell’Avv. Gabriele Costa e ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi infondati gli addebiti mossi a carico della U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e del signor Gianni Pittorra e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) ed e), C.G.S..

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l’affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Gianni Pittorra la sanzione di sei mesi di inibizione ed alla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 l’ammenda di euro mille.

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna – LND, riteneva equo infliggere al Presidente Gianni Pittorra la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, per giorni 45 ed all’U.S.D. Nuorese Calcio 1930 la sanzione dell’ammenda di euro 400,00.

La Procura federale impugna la suindicata decisione per i seguenti motivi:

Incongruità della sanzione - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione – insussistenza delle attenuanti riconosciute.

Sostiene la Procura federale che le condotte oggetto dei capi di incolpazione riportati nella decisione appellata sono provate e sono state acclarate anche dal Giudice di prime cure che, nella parte motiva della pronuncia gravata, ha espressamente riconosciuto che “gli addebiti mossi al signor Gianni Pittorra ed alla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 risultano fondati. […] in quanto emergono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrano, con ragionevole certezza, la commissione dell'illecito da parte del Sig. Pittorra”; che la modesta entità delle sanzioni irrogate, a fronte della gravità delle violazioni commesse, si pone in evidente contrasto con il principio di afflittività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare; che il giudice di prime cure, in particolare, dopo aver affermato la responsabilità del presidente e della società deferiti per i fatti contestati con le incolpazioni, in punto di sanzione afferma quanto segue: “in ordine alla quantificazione delle sanzioni è necessario prendere atto che, come documentato dalla Nuorese 1930 per mezzo della produzione del verbale di conciliazione del 18 febbraio 2025, sono state definite le questioni economiche con il calciatore Jose Tadeu Moro Junior e che il signor Pittorra, nel corso della sua audizione, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti al medesimo contestati; che pertanto risultano sussistere le circostanze attenuanti previste dall'art. 13, comma 1, lett. c) ed e), C.G.C.”; che a fronte della ritenuta sussistenza di tali attenuanti, il Giudice di prime cure ha ritenuto congrua l’irrogazione di una sanzione pari all’inibizione per 45 giorni per il presidente Gianni Pittorra e un’ammenda di euro 400,00 per la società; che tali sanzioni, non sono commisurate alla gravità della condotta accertata in capo ai deferiti, così come non appaiono, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, sussistenti le attenuanti riconosciute.

Si sono costituiti con memoria difensiva il presidente Gianni Pittorra e la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, deducendo in sintesi: che le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, diversamente da quanto sostiene la Procura federale, sarebbero congrue, data l’assenza di precedenti in capo al Presidente Pittorra, l’unicità del fatto oggetto di procedimento, la condotta collaborativa degli incolpati in tutte le fasi del procedimento.

Sulla effettiva gravità delle condotte ascritte in relazione al principio di afflittività delle sanzioni, la difesa degli incolpati nega che la condotta degli attuali reclamati sarebbe particolarmente grave e che nella specie sia stato violato il vincolo fiduciario con un calciatore tesserato e con esso il dovere di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’istituzione federale; che ciò ridonda in ordine all’afflittività delle sanzioni, posto che se è vero che una sanzione, ontologicamente e logicamente, postula l’afflittività, è altrettanto vero che la medesima deve essere adeguata e proporzionale ai fatti che punisce.

In merito all’applicazione delle circostanze attenuanti e sulla loro quantificazione, gli appellati sostengono che le circostanze attenuanti riconosciute dai giudici di prime cure sussistono nella loro totalità. Contestano infine l’erroneità del criterio di calcolo operato dal Tribunale di primo grado, sostenendo che, diversamente da quanto sostiene la Procura federale, e precisamente che l’applicazione di un’attenuante può al massimo portare ad una riduzione della sanzione base ritenuta congrua dal giudicante in una misura che viene determinata normalmente in un terzo del complessivo, e non già alla riduzione alla metà del trattamento sanzionatorio ritenuto congruo, posto che, al contrario, le norme del Codice sportivo prevedono espressamente che le sanzioni possano essere diminuite sino alla metà del minimo edittale o, addirittura, che venga inflitta la sanzione immediatamente meno afflittiva rispetto a quella prevista (cfr. art. 15, comma 1, CGS).

All’udienza di trattazione tenutasi il 17 aprile 2025, audite le parti, il gravame è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come riportato nella circostanziata premessa di fatto, con l’odierno atto di appello la Procura federale - fermo ed incontestabile l’accertamento degli addebiti mossi al Presidente Gianni Pittorra e la colpevolezza di quest’ultimo per tutti i fatti di cui al deferimento in oggetto, nonché per l’ammenda irrogata alla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti medesimi – contesta la riduzione abnorme delle suddette sanzioni, motivata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13, comma 1, lett. c) ed e) del C.G.S..

Il focus delle valutazioni del Collegio riguarderà, quindi, la corretta applicazione dell’art. 13 comma 1, lettere c) e e), del Codice di giustizia sportiva nei confronti degli appellati.

2. Ciò premesso, come è testualmente previsto dall'art. 13, comma 1, lettere c) e e), del Codice di giustizia sportiva, la concessione delle attenuanti al soggetto incolpato consegue ad “avere riparato interamente il danno, o all'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio”, ovvero “per aver ammesso la responsabilità o per aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”.

3. Orbene, sostiene la Procura appellante, in relazione alla concessione delle attenuanti di cui alla lettera c) dell’art. 13, comma 1, che esse non possono ritenersi applicabili alla condotta del presidente della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, in quanto la conciliazione della vertenza economica non può dirsi “spontanea”, atteso che essa scaturisce dal ricorso presentato dal calciatore Jose Tadeu Moro Junior nel corso della vertenza economica che ha generato l’addebito, ed è avvenuta solo in data 18.2.2025, ovvero quanto il procedimento disciplinare era già instaurato con la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 17.12.2024 e l’atto di deferimento già notificato in data 28.1.2025.

Pertanto, secondo la Procura federale, lungi dal sussistere il pur tardivo comportamento virtuoso volto ad elidere gli effetti del compimento di precedenti atti disciplinarmente rilevanti, vi è stato soltanto un comportamento, rappresentato dalla conciliazione, indotto in via esclusiva dall’intervenuto esercizio dell’azione disciplinare, con conseguente non configurabilità di una fattispecie idonea ad essere valutata ai fini dell’applicabilità dell’attenuante.

A fronte di tali puntuali considerazioni, la parte appellata, per converso, si limita a sostenere che la transazione operata dal Presidente della società barbaricina è avvenuta in maniera spontanea e in sede conciliativa, e non all’interno del procedimento disciplinare.

Ma è evidente che la genericità di tali affermazioni inducono il Collegio a concludere che la concessione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera c), viola la norma applicata dal giudice di prime cure e inficia in parte qua la rideterminazione delle sanzioni irrogate agli odierni appellati.

Del resto – secondo la costante giurisprudenza della Corte federale d’appello - il pagamento tardivo delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) (CFA, Sez. I, n. 86/2023-2024).

E analogamente – sussistendo l’eadem ratio -  è da ritenersi nel caso di verbale di conciliazione predisposto ai sensi dell’art. 9.4 del Regolamento del collegio arbitrale allegato all’accordo collettivo Associazione italiana calciatori-Lega nazionale dilettanti (nel caso di specie: verbale di conciliazione sulla vertenza n. 60/2024 del 18 febbraio 2025).

4. Residua ora l’accertamento in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti di cui alla lettera e) della disposizione citata consistente “nell'aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”.

In merito, la Procura federale evidenzia che non può condividersi l'assunto del giudice di prime cure circa la sua applicabilità al caso concreto.

E ciò in ragione del fatto che sebbene risponda a verità che il presidente della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, sig. Gianni Pittorra, nel corso della sua audizione ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, il contegno delle parti incolpate all'esito della notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini è radicalmente inconciliabile con la sussistenza dei presupposti necessari all’applicazione della riconosciuta attenuante.

Infatti, nella memoria inoltrata alla Procura federale in data 2.1.2025 all'esito della notifica della Comunicazione della conclusione delle indagini e in quella inoltrata al Tribunale federale territoriale in data 21.2.2025 (in vista dell'udienza del 24.2.2025), gli incolpati negano la fondatezza degli addebiti, chiedendo dapprima l'archiviazione del procedimento e in subordine dichiararsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare.

A tali argomenti la difesa del signor Gianni Pittorra oppone che è vero che l’incolpato ha contrastato in giudizio la fondatezza degli addebiti, ma il fatto di avere esercitato il proprio diritto alla difesa, non può inficiare tutta l’attività collaborativa espressa durante il corso del procedimento. Sostiene che siffatta conclusione mal si concilia col diritto alla difesa riconosciuto non solo dalla Costituzione, ma da consolidati valori democratici e liberali degni di un Paese civile. Inoltre, avallando la tesi che nega il diritto di difesa si pretende, da parte della Procura federale, di sostenere che il Presidente della Nuorese avrebbe dovuto subire passivamente ogni genere di contestazione, rinunziando al proprio diritto alla difesa - peraltro riconosciuto, dal Codice della giustizia sportiva - o, più semplicemente, al diritto ad apportare elementi fattuali, giuridici, anche solo argomentativi, a proprio favore.

Conclude rammentando che il Giudizio sportivo è ispirato ai princìpi del giusto processo, alla parità e al contraddittorio tra le parti e che giammai l’esercizio di tale diritto potrà assumere valenza negativa ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui alla lettera e) dell’art. 13, comma 1, C.G.S., come correttamente fatto dai primi Giudici, avuto riguardo alla condotta collaborativa tenuta dagli incolpati.

5. Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare che questa Corte federale si è già occupata della corretta applicazione della norma sopracitata con la decisione CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025, chiarendo, in quel contesto, che il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati esclude la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettera a).

In quel giudizio, più specificamente, la Corte ha chiarito che l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione stessa, e dunque che la detta attenuante non sia applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti al medesimo contestati.

Ora è vero che nella suddetta decisione il parametro normativo è rappresentato dalla lettera a) dell’articolo 13, comma 1 e non dalla lettera e). Nondimeno il principio sotteso alla pronuncia è che, indipendentemente dalla natura dell’addebito, il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati esclude la possibilità di beneficiare delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, del C.G.S.

5.1 In ogni caso, poiché la Corte federale non ha ancora affrontato il tema specifico sotteso alla tesi difensiva degli appellati - vale a dire in che misura l’esercizio del diritto di difesa può rilevare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del C.G.S. - è necessario esaminare specificamente tale tesi difensiva.

In merito, va premesso che nella memoria di controdeduzioni presentata nel giudizio di primo grado, gli appellati espongono e concludono quanto segue: “Dichiara[re] infondati gli addebiti mossi a carico della U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Signor Gianni Pittorra, nonché prive, sotto il profilo probatorio, dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; b) Per l’effetto, dichiara[re] l’assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità disciplinare a carico della U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Signor Gianni Pittorra;”.

In tal modo, quindi, disconoscendo, per tabulas, la loro responsabilità.

Peraltro, la tesi degli appellati è quella secondo cui, posto che il diritto alla difesa giammai potrebbe assumere valenza negativa semmai neutra – occorerebbe comunque dare rilievo alla condotta collaborativa tenuta dagli incolpati dell’ammissione delle responsabilità.

5.2 Orbene, è indubbio che il giusto processo sportivo – cui strettamente si collega il diritto di difesa - rappresenta un principio cardine (anche) del sistema di giustizia sportiva che, oltre a garantire il rispetto delle regole, assicura ai soggetti coinvolti il diritto ad una procedura equa, imparziale e tempestiva.

Esso è espresso dall’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia del CONI secondo cui “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.”, e dall’ art. 44, comma 1, del Codice di giustizia FIGC secondo cui “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.”.

In tali disposizioni appare evidente il richiamo ai principi del giusto processo contenuti nell’art. 111 della Costituzione, così come modificato dall’art. 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (v. art. 111, comma 1: “La giurisdizione si attua mediante

il giusto processo regolato dalla legge”),  principio che costituisce oggi l’archetipo costituzionale del processo – di tutti i processi nel quale hanno preso forma garanzie già riconosciute nell’art. 6 CEDU ed ulteriormente ribadite nel prosieguo nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000).

5.3 Senonché, nel caso di specie, i principi del giusto processo – declinati, in questo caso, nel diritto di azione in giudizio e nel diritto di difesa - non vengono in rilievo.

In realtà tra la situazione giuridica sostanziale degli incolpati e la loro azione (id est: comportamento) processuale sussiste un inscindibile nesso.

La tesi contraria, sottesa all’impostazione degli appellati, postula una sorta di astrattezza dell’azione – intesa quale diritto autonomo e sganciato dalla situazione giuridica sostanziale – che non trova cittadinanza né nel diritto processuale dell’ordinamento generale né nell’ordinamento sportivo.

Non trova cittadinanza nell’ordinamento generale in quanto nello stesso, se è vero che l’azione è un diritto potestativo autonomo e non una semplice manifestazione del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, essa è comunque collegata funzionalmente con il diritto sostanziale (Chiovenda) e quindi è indiscutibile la strumentalità del processo alla situazione giuridica soggettiva.

Non trova cittadinanza nel nostro ordinamento sportivo poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018).

Il che induce a ritenere intrinsecamente contraddittorio affermare, da un lato, il riconoscimento da parte degli incolpati della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento e, dall’altro, denegare formalmente – come sopra si è visto – la propria responsabilità in sede processuale.

6. Ne consegue che, assorbita ogni altra questione, il reclamo della Procura federale va accolto e, per l’effetto, le sanzioni applicate agli incolpati vanno rideterminate nella misura corrispondente alle richieste formulate dalla Procura federale nel presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Gianni Pittorra: inibizione di mesi 6 (sei);

- alla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930: ammenda di 1.000,00 (mille/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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