F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0202/CSA pubblicata del 24 Aprile 2025 –ASD Roma Calcio a 5

Decisione/0202/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0280/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone – Componente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo reclamo n. 0280/CSA/2024-2025, proposto dalla Società ASD Roma Calcio a 5 in data 28.03.2025,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 828 del 25.03.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.04.2025, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società ASD Roma Calcio a 5  ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Guerini Alessio in relazione alla gara Futsal Ternana-Roma Calcio a 5 del 15.03.2025; (cfr. Com. Uff. n. 828 del 25.3.2025).

Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 gare effettive, motivando così il provvedimento: “Per aver sputato contro un avversario attingendolo al volto.".

La società reclamante, nell'atto introduttivo del giudizio, sostiene che il gesto censurabile del calciatore sarebbe stato commesso in reazione alla aggressione subita da un calciatore avversario, nonchè all’essere stato attinto, mentre era a terra, da alcuni sputi provenienti dalla tribuna e chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 9 aprile 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, ed in particolare in base a quanto riportato dall'AA1, sig. Edoardo Monelli, il quale così descrive quanto successo:

"A 40 secondi dalla fine della gara, alcuni tifosi (10 circa) della squadra ospitante Futsal     Ternana si sporgevano dalle balaustre della tribuna e sputavano contro il giocatore numero    10 (Guerini) della squadra ospitata Roma Calcio a 5 che, nella  fattispecie, si trovava a terra.

Oltre a quanto, lanciavano dell'acqua da una bottiglietta al suo indirizzo bagnando completamente il giocatore a terra e il terreno di gioco. A seguito di questo evento scoppiava una rissa tra le due squadre in campo, culminata con le espulsioni dei giocatori numero 5 e 10 della Futsal Ternana (vedi referto AE1) e numero 10 della Roma Calcio a 5.

Quest'ultimo (Guerini), nella fattispecie, alzatosi da terra, si dirigeva verso la panchina e con fare provocatorio avvicinava il numero 5 ospitante e gli sputava addosso attingendolo al volto."      

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori certi prospettati da chi propone il reclamo, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio operato.

Nel caso di specie, tenuto conto del referto arbitrale, si ritiene che non possa assumere rilevanza nel presente giudizio la supposta aggressione subita ed il comportamento del pubblico nei confronti del calciatore in quanto lo sputo non è avvenuto nell'immediatezza di tali episodi, ma in occasione di una mass confrontation successiva ed avvenuta in un'altra parte del campo.

Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Guerini Alessio appare congrua e condivisibile e va, quindi, confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                         Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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