F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0197/TFN – SD del 18 Aprile 2025 (motivazioni) – Franco Ferra – Reg. Prot. 175/TFN-SD

Decisione/0197/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0175/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Andrea Giordano – Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23336/408pf24-25/GC/SA/fm del 28 marzo 2025, depositato il 31 marzo 2025, nei confronti del sig. Franco Ferra, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 23336/408pf24-25/GC/SA/fm del 28 marzo 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Franco Ferra, all’epoca dei fatti arbitro effettivo di calcio a 5 associato alla Sezione AIA di Policoro, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e lett. g), del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5, commi 1, 2, 6, e 6.1, punti 1 e 5, del Codice Etico e di Comportamento AIA poiché, essendo stato designato quale tutor dell’Arbitro Effettivo A. L. per l’incontro ASD Policoro Calcio & Academy - ASD Santamaria Potenza, disputato in data 27.10.2024 e valevole per il campionato Under 15 regionali, interferiva in due occasioni sulle decisioni del direttore di gara e, più precisamente, chiedendogli di espellere il sig. Vincenzo Forliano, allenatore della squadra dell’ASD Santamaria Potenza, decisione che l’arbitro assumeva in seguito all’intervento del tutor, e poi di espellere il sig. Daniele De Carlo, dirigente della squadra dell’ASD Santamaria Potenza, nel qual caso l’arbitro opponeva il proprio rifiuto.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente del CRA Basilicata in ordine ai fatti verificatisi in occasione della gara Policoro Calcio & Academy - Santamaria Potenza” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 29 novembre 2024 al n.408 pf 24-25.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: segnalazione del presidente del CRA Basilicata del 5.11.2024 con allegati esposto della società ASD Santamaria Potenza del 28.10.2024 e relazione del sig. Franco Ferra del 4.11.2024; fogli di censimento delle società ASD Santamaria Potenza e ASD Policoro Calcio & Academy per la stagione sportiva 2024 2025 completi di allegati e variazioni; referto della gara ASD Policoro Calcio & Academy Policoro Calcio & Academy - ASD Santamaria Potenza del 27.10.2024 valevole per il campionato U15 Regionali completo di relative distinte calciatori; estratto C.U. n. 45 del 30.10.2024 C.R. Basilicata; designazione del sig. Franco Ferra quale tutor arbitrale nella gara ASD Policoro Calcio & Academy - ASD Santamaria Potenza del 27.10.2024; verbali di audizione dei signori: Nicola Lillo, dirigente della società ASD Policoro Calcio & Academy, del 27.12.2024; Giovanni Iannella, allenatore della società ASD Policoro Calcio & Academy, del 27.12.2024; M. I., minore, calciatore della società A.S.D. Policoro Calcio & Academy, del 27.12.2024; Franco Ferra, arbitro effettivo di calcio a 5 associato alla Sezione AIA di Policoro, del 27.12.2024; verbale di audizione del sig. A. L., minore, arbitro effettivo associato alla Sezione AIA di Policoro, del sig. Gianvito Ditaranto, responsabile tecnico Settore Giovanile e Scolastico Basilicata, del 9.1.2025, e del sig. Alessandro Chiorazzo, Presidente della società ASD Santamaria Potenza, del 18.1.2025.

Con memoria difensiva all’esito della CCI del 13.2.2025, Ferra Franco evidenziava le incongruenze a suo dire ravvisate nelle dichiarazioni dei soggetti auditi in sede di indagine e concludeva per il proprio proscioglimento.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del 16.4.2025, il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 16.4.2025 svoltasi in modalità video conferenza, ha preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Debora Bandoni che, riportatasi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

Nessuno è comparso per Ferra Franco.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Con l’esposto inviato al Presidente del CRA Basilicata, la società ASD Santamaria Potenza segnalava il comportamento dell’a.e. Ferra Franco, della Sezione AIA di Policoro, presente in veste di tutor dell’arbitro L.M. alla gara ASD Policoro Calcio & Academy A.S.D. Santamaria Potenza, disputata in data 27.10.2024, valevole per il campionato Under 15 regionali.

Costituiscono oggetto dell’odierno procedimento due episodi di ritenuta interferenza dell’incolpato nell’operato del giovane L.A., alle sue prime esperienze quale arbitro.

Il primo episodio risalirebbe al 2° minuto del I° tempo.

Secondo l’esposto, in detta circostanza di tempo, l’arbitro procedeva all’espulsione dell’allenatore dell’ASD Santamaria Potenza, sig. Forliano Vincenzo, su espresso invito del tutor.

La circostanza non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti auditi.

In disparte le generiche affermazioni del sig. Lillo Nicola, dirigente della Policoro Calcio & Academy, che per sua ammissione si trovava dall’altra parte del campo ed ha riferito di non avere sentito cosa si siano detti i soggetti coinvolti (Non ho avuto modo di ascoltare le frasi, ma come ho detto il tutor ha praticamente ordinato all’arbitro di espellere l’allenatore del Santamaria), l’unico degli auditi ad averla affermata è il sig. Iannella Giovanni, allenatore della Policoro Calcio & Academy, la cui affermazione, però, è stata decisamente smentita dallo stesso Direttore di gara.

Questi, infatti, all’espressa domanda del Collaboratore della Procura federale, se corrispondesse “al vero che il tutor Ferra Franco al secondo minuto ha praticamente interferito ordinandole di espellere l’allenatore della squadra Santamaria di Potenza?”, l’arbitro ha chiaramente risposto che “Non è vero quanto mi si chiede. Io avevo fischiato un fallo nelle vicinanze della panchina della squadra ospite e, udito quanto mi aveva detto Forliano Vincenzo allenatore del Santamaria, mi sono avvicinato alla panchina e l’ho espulso notificandogli il cartellino rosso invitandolo ad uscire dal campo. Il tutor, poiché protestavano sia Forliano che il dirigente De Carlo, è intervenuto invitandoli a calmare i toni. A quel punto Forliano è uscito dal campo.”

Per vero, anche il sig. Filippi Francesco, dirigente del Santamaria che svolgeva le funzioni di assistente di parte, avrebbe dichiarato che l’espulsione del Forliano sarebbe avvenuta per l’interferenza del Ferra. Tuttavia, detto soggetto ha anche dichiarato che il Forliano, comminatagli l’espulsione, si sarebbe accomodato sugli spalti senza protestare, né proferire parola, circostanza invece contraddetta da tutti gli altri soggetti, quali lo stesso Chiorazzo, legale rappresentante del Santamaria, ed il sig. Di Taranto Gianvito, responsabile tecnico per lo sviluppo SGS Basilicata, entrambi presenti sugli spalti, avendo il secondo, in particolare, riferito di avere visto trambusto tra le panchine e di avere visto il Ferra prodigarsi per riportare la calma.

La dichiarazione del Filippi non può dunque ritenersi attendibile, soprattutto ove si consideri che il giudice sportivo adottava nei confronti del Forliano la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché, “dopo il fischio d’inizio della partita, al 2° minuto di

gioco, pronunciava nei confronti del DG frasi offensive. Espulso, veniva invitato ad abbandonare il terreno di gioco, ma continuava a mantenere un atteggiamento offensivo e antisportivo fino al suo arrivo in tribuna.”.

Il secondo episodio contestato al sig. Ferra, per quanto emerso dall'istruttoria, si colloca verso la fine del secondo tempo, allorché questi chiedeva all'arbitro di procedere con l'espulsione del dirigente dell'ASD Santamaria Potenza, De Carlo Daniele, presente in panchina quale dirigente accompagnatore.

La circostanza è stata riferita con dovizia di particolare, da I.M., calciatore della ASD Policoro Calcio & Accademy, sicuramente non interessato alla vicenda, il quale ad espressa domanda sul punto ha così risposto: "Si è vero. Io mi trovavo di fianco all'arbitro che aveva fischiato una punizione e il vice allenatore che stava in panchina (il riferimento è al De Carlo: nds) aveva affermato che non era fallo. Il tutor rivolgendosi all'arbitro lo ha invitato ad espellere il vice allenatore ma il DG ha risposto che non c'era bisogno perchè il dirigente aveva solo chiesto informazioni sul fallo fischiato".

Non si registrano evenienze in senso contrario.

In ragione di quanto precede, il secondo episodio appena esaminato può essere ascritto al deferito con ragionevole certezza e deve affermarsene la disciplinare responsabilità per la violazione delle norme contestategli.

Non può sottacersi, infatti, che la figura del Tutor assolve alla funzione di supportare nelle primissime gare i giovani arbitri, nella quasi totalità dei casi ancora minorenni che hanno appena superato il corso, con suggerimenti e consigli di natura pratica, ma che non possono travalicarne l’autonomia nella direzione della gara fino al punto da suggerire loro, così come avvenuto nel caso di specie, l’adozione di provvedimenti disciplinari.

L’apporto richiesto al Tutor è limitato ai suggerimenti di natura amministrativa e tecnica in senso stretto quali, ad esempio, quelli inerenti lo spostamento sul terreno di gioco e la posizione da assumere per una corretta valutazione del fuori gioco e dei falli in generale, in conformità alle disposizioni e alle linee guida dell’organo tecnico di competenza, senza interferire sulle decisioni da adottare e senza sminuire l’immagine e l’autorevolezza del DG.

In punto “Doveri”, invero, secondo l’art. 42, co. 1 – 2- 3, lett. a) e g) del Regolamento dell’AIA “ 1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità. 2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali. 3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; g) ad accettare il principio dell’assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica.”

Trattasi di precetti che trovano la loro ragione nei principi ampiamente esposti nel Codice Etico di cui l’AIA si è da tempo munita e ben noti a tutti i suoi associati, compreso il deferito.

Gli associati AIA, infatti, in ogni rapporto, devono in primo luogo improntare i loro comportamenti in conformità “ alle leggi ed ai regolamenti vigenti”; nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza devono “ dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità” (art. 5, co. 1-2-6, C.E.) e, alfine, svolgere le proprie funzioni con diligenza e garantire “l’indipendenza e la serenità dell’attività di tutti gli addetti, assicurando trasparenza ed equanimità, respingendo ogni ingerenza esterna” (art. 6.1, punti 1 e 5, CE).

Quanto alla sanzione da irrogare, in ultima analisi, si ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e che, per tale ragione, deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguatoeffetto  dissuasivo.”

In parziale adesione alla richiesta del rappresentante della Procura Federale, pertanto, tenuto conto che la responsabilità del deferito è stata accertata con riferimento ad un singolo fatto, sanzione congrua, come da dispositivo, è quella della sospensione di mesi 1 (uno).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Franco Ferra la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del  16 aprile 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 18 aprile 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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