F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN-SVE del 23 Aprile 2025 (motivazioni) – Udinese Calcio / AC Lonigo ASD- Reg. Prot. 14/TFN-SVE
Decisione/0023/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0014/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Componente
Carlo Cremonini – Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 aprile 2025, sul reclamo ex art. 91, comma 4, CGS proposto dalla società Udinese Calcio SpA (m. 64165), nei confronti della società AC Lonigo ASD (m. 932126), avverso la delibera della Commissione Premi sul C.U. 7/E – s.s 2024/2025 del 20.2.2025, in relazione al premio di preparazione del calciatore Edoardo Piana (n. il 29.09.2003 - m. 6527676), la seguente
DECISIONE
FATTO
Con atto del 3 marzo 2025, la Udinese Calcio SpA ha adito questo Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, impugnando il provvedimento della Commissione Premi del 20 febbraio 2025, comunicato il 26 s.m., con il quale è stato certificato il premio di formazione da corrispondere alla AC Lonigo ASD in seguito al tesseramento del calciatore Edoardo Piana, nato il 29 settembre 2003.
La reclamante Società, in via preliminare, lamenta che la richiesta di certificazione da parte della AC Lonigo ASD è stata inviata esclusivamente alla Commissione Premi e non anche ad essa Udinese Calcio spa, impedendole così ogni difesa innanzi detta Commissione.
Nel merito, la reclamante precisa che il tesseramento con il calciatore Piana ha subito le seguenti evoluzioni: in data 28 settembre 2018 come giovane di serie; in data 15 luglio 2022 con rapporto di addestramento tecnico ex art. 32, comma 2, NOIF e infine in data 1° luglio 2023 come professionista.
Quindi, il tutto nelle more della modifica del sistema dei premi di preparazione con la riformulazione degli articoli 33 e 99 NOIF. Ne deriverebbe, per la reclamante Società, l’insussistenza del diritto al premio da parte della AC Lonigo ASD in quanto il primo contratto da professionista sarebbe intervenuto prima della applicabilità dell’art. 99 NOIF riformato.
La Società controparte, ritualmente notiziata del reclamo, nulla ha controdedotto. Nella riunione dell’11 aprile 2025 la vertenza veniva quindi discussa e decisa.
DIRITTO
Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto quanto alla eccezione preliminare.
Pur dovendo doverosamente precisare che questo Tribunale ha recentemente avuto già modo di pronunciarsi sui motivi di merito del reclamo, è indubbio agli atti che la richiesta alla Commissione Premi da parte della AC Lonigo ASD non è stata comunicata alla controparte Udinese Calcio spa in violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF e in palese violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di quest’ultima.
Impregiudicato il merito, l’impugnato provvedimento deve essere annullato e le Parti rimesse innanzi alla Commissione Premi.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevata la violazione del contradditorio innanzi la Commissione Premi, annulla la decisione impugnata e tenuto conto anche delle proprie recenti pronunce, rimette le parti innanzi alla Commissione Premi.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 23 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai