FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.421/AA del 18/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STRAFELLA COSTANTINO POLISPORTIVA VIRTUS MATINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 503 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianmarco STRAFELLA, Cristina Antonia COSTANTINO e della società POLISPORTIVA VIRTUS MATINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Gianmarco STRAFELLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva Virtus Matino, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso rivelato alla presidente della società Polisportiva Virtus Matino il contenuto delle dichiarazioni rese al Sostituto della Procura Federale nel corso dell’audizione del 26.9.2024 nell’ambito di altro procedimento disciplinare;
Cristina Antonia COSTANTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Virtus Matino, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa utilizzato il contenuto delle dichiarazioni rese dal Sig. Gianmarco Strafella, calciatore tesserato per la società Polisportiva Virtus Matino, al Sostituto della Procura Federale nel corso della sua audizione del 26.9.2024 nell’ambito di altro procedimento disciplinare, e segnatamente per avere la stessa, nel reclamo datato 15.10.2024 presentato alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 76 del 10.10.2024, riportato testualmente quanto segue: “In tal senso, dobbiamo attestare che proprio l'organo inquirente (Avv. Doria della Procura Federale) in data 26/09/2024 ha ascoltato come persona informata dei fatti il calciatore Sig. Strafella Gianmarco, tesserato per la società ricorrente, il quale ha confermato che i giocatori oggetto del presente giudizio MBAPPE NJANGA DENIS FLORIAN (22.01.2000) e DAF MOHAMED HABIB (10.03.1994) per la scorsa stagione sportiva 2023/2024 (oggi tesserati con la società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO) giocavano con la società di cui sopra e con nomi diversi. Infatti, gli stessi prendevano il nome di Kassama Abdoulie, nato in Gambia il 09/09/1997 e Marong Suwaibou, nato in Gambia il 09/04/1998 … alcuni giocatori in campo avevano riconosciuto proprio i soggetti di cui ai punti che precedono 1) e 2) ed avevano riferito come gli stessi, per la precedente stagione sportiva, fossero tesserati con nomi diversi”;
POLISPORTIVA VIRTUS MATINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Cristina Antonia Costantino e Gianmarco Strafella;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Gianmarco STRAFELLA,
Sig. Cristina Antonia COSTANTINO,
Società POLISPORTIVA VIRTUS MATINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Cristina Antonia COSTANTINO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Gianmarco STRAFELLA,
1 (uno) mese di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per la Sig.ra Cristina Antonia COSTANTINO,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA VIRTUS MATINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.