FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.422/AA del 23/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANIELLO LUZZI PISANO CORREALE ASD ACADEMY ROSSANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Teresa ANIELLO, Antonio LUZZI, Pietro Pio PISANO, Stefania CORREALE e della società ASD ACADEMY ROSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Anna Teresa ANIELLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano nella quale è indicato al n. 12 il nominativo del calciatore Sig. P. P. P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all’incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Antonio Luzzi, non tesserato;
Antonio LUZZI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all’incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore Sig. P. P. P. indicato nella distinta di gara al numero 12;
Pietro Pio PISANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 6.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
Stefania CORREALE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Luzzi nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 e valevole per il campionato Regionale Under 15, utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato in distinta di gara al numero 12; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Antonio Luzzi di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD ACADEMY ROSSANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Stefania Correale, Anna Teresa Aiello e Pietro Pio Pisano ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Antonio Luzzi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Anna Teresa ANIELLO, × Sig. Antonio LUZZI,
Sig. Pietro Pio PISANO, × Sig.ra Stefania CORREALE,
Società ASD ACADEMY ROSSANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Stefania Correale;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio LUZZI,
1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Pietro Pio PISANO,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Stefania CORREALE,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 15 Regionale 2025/2026 per la società ASD ACADEMY ROSSANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.