FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.424/AA del 23/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PRENDI VERONESE MARCOVECCHIO APD GS BOLGHERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ervin PRENDI, Andrea VERONESE, Francesco MARCOVECCHIO e della società APD GS BOLGHERA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ervin PRENDI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera in occasione dell’incontro Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, nel quale è indicato il nominativo del Sig. Andrea Veronese, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
Andrea VERONESE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera, alla gara Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Francesco MARCOVECCHIO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. G.S. Bolghera, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. G.S. Bolghera, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Andrea Veronese nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. G.S. Bolghera, alla gara Bolghera – Montevaccino del 27.10.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
APD GS BOLGHERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Francesco Marcovecchio ed Ervin Prendi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Andrea Veronese ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Ervin PRENDI,
Sig. Andrea VERONESE,
Sig. Francesco MARCOVECCHIO,
Società APD GS BOLGHERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Marcovecchio;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ervin PRENDI,
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea VERONESE,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MARCOVECCHIO,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Seconda Categoria SS 2024/2025 per la società APD GS BOLGHERA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.