31.3.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza comparivano il rappresentante della Procura Federale ed il legale dei soggetti deferiti, munito delle apposite procure, i quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo per il patteggiamento delle sanzioni, come da relativi atti che venivano depositati, tanto da far parte del presente verbale. Insistevano, pertanto, per l’applicazione delle sanzioni concordate in detti verbali. Il Tribunale, ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, decideva come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica, al Sig. Attilio Di Stefano mesi due e giorni 20 di inibizione; alle sig.re Katia Quetti e Tasmara Malandra la sanzione di mesi 2 di inibizione e nei confronti della Società Castelnuovo Vomano S.S.D la sanzione dell’ammenda di € 540,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BALSORANO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; AMMENDA € 150,00; SQUALIFICA CALCIATORE CORSETTI MARCO FINO AL 18.6.2025; SQUALIFICA CALCIATORE LAVARONE FRANCESCO PER QUATTRO TURNI – CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DAL C.U. 104/A FIGC DEL 17.12.2014) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VELINO SPORTING CLUB / BALSORANO, DISPUTATA I L 9.2.2025 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 32 del 13.2.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
L’appello proposto dalla Soc. A.S.D. Balsorano deve essere dichiarato inammissibile in quanto inviato alla controparte fuori termine. Ed, infatti, la Soc. appellante lo avrebbe dovuto inviare entro il 22.2.25 in quanto aveva fatto il preannuncio in data 15.2.25 chiedendo copia degli atti; questi ultimi gli sono stati trasmessi il 17.2.25 ed entro 5 giorni dal ricevimento avrebbero dovuto inviare l’appello sia alla Corte che alla controparte. Va, comunque, sottolineato che l’appello andrebbe comunque dichiarato inammissibile in quanto privo di motivazioni e di richieste in violazione di quanto previsto dall’art. 76 CGS. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello. Dispone addebitarsi la relativa tassa.
Share the post "31.3.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza comparivano il rappresentante della Procura Federale ed il legale dei soggetti deferiti, munito delle apposite procure, i quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo per il patteggiamento delle sanzioni, come da relativi atti che venivano depositati, tanto da far parte del presente verbale. Insistevano, pertanto, per l’applicazione delle sanzioni concordate in detti verbali. Il Tribunale, ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, decideva come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale applica, al Sig. Attilio Di Stefano mesi due e giorni 20 di inibizione; alle sig.re Katia Quetti e Tasmara Malandra la sanzione di mesi 2 di inibizione e nei confronti della Società Castelnuovo Vomano S.S.D la sanzione dell’ammenda di € 540,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti."