C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/12/2024 – Delibera – APPELLO DEL CALCIATORE SICHETTI FEDERICO (A.S.D. RAPID), AVVERSO LA SQUALIFICAFICA FINO AL 20.11.2028 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPID / MONTEBELLO DI BERTONA, DISPUTATA IL 16.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 39 DEL 21.11.2024 – C.R.A.).
APPELLO DEL CALCIATORE SICHETTI FEDERICO (A.S.D. RAPID), AVVERSO LA SQUALIFICAFICA FINO AL 20.11.2028 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPID / MONTEBELLO DI BERTONA, DISPUTATA IL 16.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 39 DEL 21.11.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Sichetti Federico, tesserato con la società A.S.D. Rapid, ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento con il quale il G.S. ha comminato al medesimo la squalifica fino al 20.11.2028 ai sensi dell'art. 35 del vigente C.G.S., per condotta violenta nei confronti del Direttore di Gara rientrante tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n° 104/A del 17.12.2014. Ha dedotto l’appellante, e ribadito in sede di audizione, che, nell’intento di richiamare l’attenzione del Direttore di Gara per chiedere spiegazioni sulla decisione, reputata eccessiva, di espellere un proprio compagno di squadra, si dirigeva verso l’arbitro toccandogli il retro della nuca con il palmo della mano, ma con fare non aggressivo né violento. Osserva la Corte che l’appello prodotto dal calciatore Sichetti Federico deve essere respinto siccome destituito di ogni fondamento. Sostiene l’appellante che il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado deve essere riformato in quanto il suo comportamento va inquadrato nella previsione di cui all’art. 36 C.G.S. e non in quella di cui all’art. 35 comma IV C.G.S., poiché il tocco con il palmo della mano del retro della nuca dell’arbitro, privo di ogni intento aggressivo, non aveva causato alcuna lesione allo stesso e neppure conseguenze dannose, come si poteva rilevare da una certificazione medica di infortunio lavorativo INAIL, nel quale un medico dell’Istituto attestava l’inesistenza di trauma cranico, peraltro rilevabile dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara che ha certificato un’inabilità di giorni tre s.c. L’assunto non è condivisibile. A prescindere dal fatto che l’arbitro della gara ha riferito che lo schiaffo subito gli aveva procurato dolore, tanto da doverla sospendere, va rilevato che è ormai giurisprudenza consolidata della C.S.A. della F.I.G.C. che l’ordinamento sportivo, nella sua portata sanzionatoria, è solo potenzialmente assimilabile a quello penale, sicché non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni. Esattamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nell’ambito del comma IV dell’art. 35 C.G.S. applicando la relativa sanzione. È pertanto superflua la richiesta avanzata dal Sichetti di ammissione di prova per testi, peraltro inammissibile siccome non proposta nelle forme previste dal C.G.S. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, confermando integralmente la decisione del G.S. Dispone incamerarsi la tassa d’appello versata.
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