C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/12/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C.D. SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. TIRINO BUSSI / SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, DISPUTATA IL 24.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 44 DEL 5.12.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C.D. SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. TIRINO BUSSI / SAN MARTINO SULLA MARRUCINA, DISPUTATA IL 24.11.2024 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 44 DEL 5.12.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. F.C.D. San Martino S.M. ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha accolto il ricorso proposto dalla A.S.D. Tirino Bussi, con la seguente motivazione: “- Visto il ricorso proposto dalla ASD Tirino Bussi, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, sospesa al termine del primo tempo sul risultato di 1 a 1, ritenendo insussistenti le ragioni della sua sospensione. Verificata la tempestività e ritualità del ricorso. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. - Viste le dichiarazioni della Soc. San Martino e le memorie aggiuntive della Soc. Tirino Bussi, fatte pervenire nel rispetto dei termini procedurali. - Esaminato il referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61, co. 1, del CGS, nel quale l'arbitro riferisce: - che nel corso dell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo il calciatore Liberato Vincenzo della Soc. Tirino Bussi, espulso durante la gara, rientrava sul terreno di gioco senza autorizzazione e colpiva un calciatore avversario con un violento calcio sulla gamba, procurandogli forte dolore che richiedeva l'intervento di operatori sanitari e dell'ambulanza; - che la gara è stata sospesa definitivamente a causa di tale episodio. - Considerato che i fatti così come descritti nel referto arbitrale non sembrano aver determinato una situazione di grave pericolo per l'incolumità del direttore di gara o dei calciatori, né l'arbitro riferisce di azioni violente e/o intimidatorie nei suoi confronti, di modo che appare ragionevole supporre che nell'occasione permanessero le condizioni per poter proseguire l'incontro in piena autonomia di giudizio. Per di più, il direttore di gara non ha dimostrato di aver esperito tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità, né di aver adottato o almeno cercato di adottare i provvedimenti di competenza, previsti per i casi specifici, prima di decretare la sospensione dell'incontro. - Per quanto sopra, questo Giudice, non ravvisando la presenza di elementi per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno delle società coinvolte, ritiene di dover accogliere il ricorso della Soc. Tirino Bussi disponendo la ripetizione dell'incontro. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 41 del 28.11.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso della ASD Tirino Bussi e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto; b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara; c) di accreditare la tassa reclamo”. Ha dedotto la società appellante, e ribadito in sede di audizione, che subito dopo la fine del primo tempo si verificava il grave episodio di violenza di cui era protagonista il calciatore della A.S.D. Tirino Bussi, Liberato Vincenzo, che determinava un effettivo danno all’incolumità del calciatore avversario ed era sufficiente a determinare la sospensione della gara non sussistendo le condizioni minime di sicurezza per portarla a termine. Da ciò, però, doveva conseguire non già la ripetizione della gara, bensì la sconfitta in danno della società responsabile dell’accaduto con il punteggio di 0 – 3. In via subordinata, chiedeva disporsi la prosecuzione della gara dal momento della sua interruzione, ai sensi dell’art. 33 comma IV del Regolamento della L.N.D. La società controinteressata ha chiesto, anche in sede di audizione, il rigetto dell’appello in quanto destituito di ogni fondamento in base alle previsioni di cui all’art. 64 comma II delle N.O.I.F. e allo stesso art. 10 C.G.S., impropriamente richiamato dalla ricorrente. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società A.S.D. F.C.D. San Martino S.M. risulta infondato e, come tale, deve essere respinto. Ritiene la Corte di dover condividere la decisione del primo Giudice sul presupposto che non poteva essere disposta la prosecuzione della gara in quanto tale fattispecie poteva essere eventualmente invocata solo allorquando una causa ostativa, indipendente dalla volontà delle parti, fosse intervenuta causando una obiettiva impossibilità di proseguire la gara. Si pensi, ad esempio, al sopraggiungere della nebbia sul terreno di gioco, che renda così impossibile lo svolgimento dell’incontro a prescindere dalla volontà delle parti. Nel caso che ci occupa, il G.S. ha disposto la ripetizione della gara in quanto non vi era altro provvedimento da poter adottare, visto che né gli altri calciatori, né gli ufficiali di gara erano stati messi nella condizione di non poterla proseguire. È, peraltro, condivisibile che l’arbitro avrebbe dovuto porre in essere tutte le possibili forme previste dalla normativa prima di sospendere la gara stessa ed è, pertanto, altrettanto condivisibile che, nel caso di specie, vada disposta la ripetizione della gara, non essendo, come detto, possibile, disporne la prosecuzione a norma dell’art. 10 C.G.S., né poteva essere decretata al sanzione sconfitta a tavolino, in quanto vi erano le condizioni per la regolare prosecuzione dell’incontro. In sostanza, il provvedimento adottato dall’arbitro costituisce un caso di errore tecnico proprio perché il medesimo non ha considerato che l’episodio di violenza verificatosi tra i due calciatori è stato fine a sé stesso e, quindi, non coinvolgeva gli altri protagonisti dell’incontro che ben avrebbero potuto riprendere il gioco. Alla luce di tali considerazioni, la Corte conferma la decisione del primo Giudice. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale
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di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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