C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 13/01/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORCONIA 2012 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FORCONIA 2012 – VILLA S. ANGELO, DISPUTATA L’8.12.2024 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 46, DEL 12.12.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORCONIA 2012 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FORCONIA 2012 – VILLA S. ANGELO, DISPUTATA L’8.12.2024 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 46, DEL 12.12.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Forconia 2012 ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: “Perché nel corso della gara propri sostenitori rivolgevano ripetutamente offese nei confronti dell'arbitro. A fine gara, inoltre, un gruppo formato da quattro sostenitori della squadra ospitante compiva gravi intemperanze nei confronti dell'arbitro dopo che questi, privo dell'assistenza del dirigente addetto all'arbitro stava lasciando, sulla propria autovettura il parcheggio dell'impianto sportivo. In particolare, il gruppo si poneva davanti al mezzo impedendo all'arbitro di proseguire la marcia e rivolgevano numerosi insulti al direttore di gara. Successivamente uno dei quattro sostenitori colpiva ripetutamente con dei violenti pugni il finestrino anteriore sinistro dell'autovettura provocando comprensibile spavento al direttore di gara per la propria incolumità e per l'integrità del veicolo. Lo stesso, inoltre, inseguiva minacciosamente il veicolo dell'arbitro per circa venti metri dopo che era riuscito a ripartire dal parcheggio”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’assoluta estraneità ai fatti contestati, in quanto nessuno avrebbe assistito a quanto riferito dall’arbitro (circostanza appresa solo dalla lettura del C.U.) ed in considerazione del fatto che nei pressi dell’impianto sportivo c’è un bar dove spesso stazionano numerose persone, anche di altre società sportive dopo il termine delle partite. Osserva la Corte che, benché possa apparire strano quanto riferito dall’arbitro, secondo il quale, a fine gara, quattro sostenitori della società Forconia, tra l’altro vittoriosa nell’occasione, avrebbero commesso gravi intemperanze nei confronti dello stesso rivolgendogli ingiurie e ponendosi davanti alla sua auto impedendogli di ripartire e, successivamente, uno dei quattro colpiva con dei pugni il finestrino anteriore sinistro della stessa auto senza provocare danni. Dal momento, peraltro, che il referto arbitrale, ed il supplemento di conferma, devono considerarsi fonte di prova privilegiata rispetto alla tesi prospettata dall’appellante, va ritenuta prevalente la versione dei fatti fornita dall’arbitro. Ritiene, peraltro, la Corte che la sanzione inflitta dal G.S. possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento dei sostenitori della società Forconia non ha avuto particolari conseguenze. Allo stesso modo, la sanzione appare eccessiva tenuto conto della categoria di appartenenza della società, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale, in parziale riforma dell’impugnata decisione,
DELIBERA
di ridurre l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Forconia 2012 a € 450,00 (quattrocentocinquanta). Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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