C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 13/01/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY CELANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE PAGLIARA VITTORIANO FINO AL 10.12.2028 ED INIBIZIONE ALLENATORE FELLINI MANUEL E DIRIGENTE BALIVA TONINO FINO AL 30.6.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY CELANO / VIRTUS SAN VINCENZO V.R., DISPUTATA IL 9.12.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 17, GIRONE “A” (C.U. n° 46 del 12.12.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACADEMY CELANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE PAGLIARA VITTORIANO FINO AL 10.12.2028 ED INIBIZIONE ALLENATORE FELLINI MANUEL E DIRIGENTE BALIVA TONINO FINO AL 30.6.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY CELANO / VIRTUS SAN VINCENZO V.R., DISPUTATA IL 9.12.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 17, GIRONE “A” (C.U. n° 46 del 12.12.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy Celano ha impugnato e chiesto la revoca delle inibizioni, ovvero la loro riduzione, nonché la riduzione della squalifica previa riqualificazione del fatto contestato. Le dette sanzioni, come in epigrafe specificate, venivano adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Esaminati gli atti ufficiali di gara, nei quali l'arbitro riferisce che: - al termine della gara, terminata regolarmente con il punteggio di Academy Celano - Virtus San Vincenzo V.R. 8 - 9, venivo accerchiato da alcuni calciatori e dai dirigenti della Soc. Academy Celano e, mentre tentava di divincolarsi, veniva colpito dal calciatore della medesima squadra PAGLIARA Vittoriano (vicecapitano) con due violenti pugni sulla schiena, che gli provocavano forte dolore lasciandolo per alcuni secondi senza respiro; - dopo l'aggressione l'allenatore della squadra locale sig. FELLINI Manuel gli si rivolgeva giustificando l'operato del proprio giocatore e, insieme al sig. BALIVA Tonino, dirigente della Soc. Academy Celano, metteva in atto un comportamento gravemente antisportivo, prima tentando di occultare il responsabile dell'aggressione e, successivamente, cercando di attribuire l'aggressione ad altri calciatori della medesima squadra; - in seguito, a causa del trauma subito, si raggiungeva il pronto soccorso dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila dove gli veniva diagnosticato un trauma da aggressione con prognosi di cinque giorni. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Ritenuta la società Academy Celano responsabile dei fatti sopra descritti ed il calciatore PAGLIARA Vittoriano di condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara arrecante lesione personale attestata con referto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, CGS. Visti gli artt. 6, 35 e 39 e del Codice di Giustizia Sportiva.
DELIBERA
1) di squalificare il calciatore della Soc. Academy Celano sig. PAGLIARA Vittoriano fino al 10.12.2028, con la precisazione che detta sanzione debba essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche di cui al C.U. F.I.G.C. n. 104/A del 17.12.2014, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del CGS; 2) di inibire il sig. FELLINI Manuel, allenatore, e il sig. BALIVA Tonino, dirigente, entrambi della Soc. Academy Celano fino al 30.06.2025; 3) di irrogare alla medesima Società l'ammenda di Euro 200,00”. Ha dedotto l’appellante, in sostanza, e ribadito in sede di audizione, quanto all’allenatore Fellini e al dirigente Baliva, trattarsi di scambi di persona, in quanto il comportamento censurato all’allenatore era stato posto in essere dal dirigente accompagnatore presente in panchina, così come i fatti contesti al dirigente non potevano essere stati commessi dal medesimo il quale, nell’occasione, si era solo preoccupato di allontanare il calciatore Pagliara, bensì da un non meglio specificato dirigente tra gli alti tre presenti in campo oltre al Baliva medesimo. Quanto al calciatore Pagliara, invece, la società Academy sostiene l’insussistenza della violazione dell’art. 35 comma 5 C.G.S., dovendo la fattispecie essere ricondotta al disposto di cui al comma 2 della detta norma, posto che il certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale di L’Aquila non riportava alcuna lesione ma evidenziava, al contrario, soltanto una semplice dolenzia incompatibile con due violenti pugni. Osserva la Corte che, quanto alla sanzione adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Pagliara Vittoriano la cui responsabilità è stata ammessa anche dalla società appellante, esattamente il primo giudice ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nell’ambito del IV comma dell’art. 35 C.G.S., applicando la relativa sanzione, anche alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte Federale secondo la quale l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente assimilabile a quello penale giacché non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro riconosciuta dal referto del PS dell’ospedale dell’aquila, ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito oltre il regolare svolgimento delle competizioni. Per quanto, invece, riguarda le sanzioni adottate nei confronti dei sig.ri Fellini e Pagliara, non può farsi luogo all’invocato esercizio dei poteri istruttori di cui disporrebbe la Corte a norma dell’art. 50 C.G.S. in quanto dagli elementi in possesso della stessa Corte, si evince chiaramente che gli stessi si siano resi responsabili del comportamento antisportivo loro ascritto, visto tra l’atro che quanto riferito dal direttore di gara appare coerente e scevro da contraddizioni, tenuto conto anche del fatto che lo stesso arbitro aveva avuto ragionevolmente più contatti nel corso della gara con la figura dell’allenatore. Va, peraltro, sottolineato che le sanzioni adottate appaiono congrue ed adeguate a tali comportamenti con la conseguenza che le decisioni del G.S. devono essere integralmente confermate. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello, confermando integralmente la decisione impugnata anche in relazione ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche di cui al C.U. F.I.G.C. n° 104/A del 17.12.2014 e all'art. 35 comma 7 C.G.S. Dispone addebitarsi la tassa d’appello.
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