C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 10/02/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO VENERE AVVERSO L’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO VENERE / TORNIMPARTE 2002, DISPUTATA IL 19.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”, (C.U. n° 54 del 23.1.2025 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO VENERE AVVERSO L’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO VENERE / TORNIMPARTE 2002, DISPUTATA IL 19.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”, (C.U. n° 54 del 23.1.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Benedetto Venere ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. “Perché propri sostenitori, nel corso della gara, attingevano l’A.A.2 con degli sputi che lo colpivano sulle spalle”. Ha dedotto l’appellante che il secondo assistente non poteva individuare gli autori del gesto in modo certo essendo stato attinto alle spalle. Osserva la Corte che, alla luce di quanto precisato dal secondo assistente arbitrale nel supplemento richiesto dalla stessa Corte, l’appello proposto dalla società S. Benedetto Venere deve ritenersi infondato e, come tale, deve essere respinto. Lo stesso assistente, infatti, ha attribuito la paternità del gesto compiuto (lancio di sputi che lo ha colpito alle spalle) ad un gruppo di sostenitori locali posizionati nella tribuna a loro riservata in occasione della segnalazione di un fuorigioco a loro sfavore. Deve, peraltro, escludersi che tale comportamento sia da attribuirsi alla tifoseria dell’altra squadra visto che, quando è avvenuto, si trovava in netto vantaggio e sarebbe illogico ritenere che chi stava vincendo potesse contestare in modo così incivile l’operato degli ufficiali di gara. Ritiene, pertanto, la Corte che la sanzione adottata dal G.S. sia congrua ed adeguata al comportamento tenuto dai tifosi della società appellante. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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