C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 10/02/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTÀ DI CHIETI AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANOSA SANNITA / CITTÀ DI CHIETI, DISPUTATA IL 19.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B”, (C.U. n° 54 del 23.1.2025 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTÀ DI CHIETI AVVERSO L’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANOSA SANNITA / CITTÀ DI CHIETI, DISPUTATA IL 19.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B”, (C.U. n° 54 del 23.1.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. Città di Chieti ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. “Perché propri tesserati non identificati danneggiavano una sedia e la porta dello spogliatoio a loro assegnato”, con obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato. La società appellante ha impugnato la veridicità del referto arbitrale laddove si mette in discussione l’esistenza o meno della preesistenza del danneggiamento della porta e della sedia in quanto l’arbitro non avrebbe rilevato personalmente la genesi del preteso danneggiamento, ma gli sarebbe stata riferita dal custode. Ha anche aggiunto che, a fine gara, lo stesso arbitro avrebbe omesso di convocare la dirigenza del Città di Chieti, ancora presente, per contestare l’accaduto così come aveva omesso di segnalare che nel corso della gara la tifoseria locale, oltre ad usare fumogeni, aveva assunto un atteggiamento persecutorio nei riguardi del capitano del Città di Chieti. La tesi dell’appellante non trova riscontro negli atti ufficiali visto che, nel supplemento di rapporto, il direttore di gara ha precisato che i danni in questione non erano presenti quando veniva effettuato l’appello prima dell’inizio della gara mentre, alla fine della stessa, il custode dell’impianto di Tollo faceva notare all’arbitro l’esistenza di tali danni a suo dire causati dai tesserati del Città di Chieti. Vi è di più! In tale occasione, l’arbitro ha anche scattato una foto per documentare lo stato delle cose, allegandola agli atti. Ora, considerando l’esito della gara, è verosimile che tale danneggiamento sia stato causato dai tesserati e dai sostenitori della società appellante, piuttosto che dai tesserati e dai sostenitori della squadra che aveva vinto l’incontro. Le altre circostanze lamentate dall’appellante non possono valere in questa sede. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello confermando la decisione impugnata, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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