C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 17/02/2025 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO LEMPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GRAZIOLI ALESSIO IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO PALMENSE/ATLETICO LEMPA DISPUTATA L’1.2.2025 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 56 DEL 6.2.2025 C.R.A.).

APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO LEMPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GRAZIOLI ALESSIO IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO PALMENSE/ATLETICO LEMPA DISPUTATA L’1.2.2025 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. n° 56 DEL 6.2.2025 C.R.A.).

Con reclamo dell’8.2.2025 la A.S.D. Atletico Lempa ha impugnato il provvedimento di cui sopra, deducendo l’eccessività della sanzione in relazione a quanto effettivamente accaduto. Osserva la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’artt. 76 commi 2 e 3 del CGS, non avendo l’appellante preannunciato il reclamo, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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