C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 17/02/2025 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. CITERIUS SAN VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MARTINO CRISTIAN ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS SAN VALENTINO/MENINO FUTSAL, DISPUTATA IL 1.02.2025 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 31 del 6.2.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

 

APPELLO DELLA A.S.D. CITERIUS SAN VALENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MARTINO CRISTIAN ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITERIUS SAN VALENTINO/MENINO FUTSAL, DISPUTATA IL 1.02.2025 PER IL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D (C.U. n° 31 del 6.2.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Citerius San Valentino ha impugnato il provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Martino Cristian, già squalificato come da precedente C.U. n.° 29 del 23.1.2025, “messo in atto un comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro prima e durante la gara”. La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione non essendovi certezza assoluta che il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara fosse da addebitarsi al Di Martino, in quanto le tifoserie non avevano settori separati e comunque poiché l’arbitro non sarebbe stato in grado di riconoscere il Di Martino nel soggetto che lo aveva offeso per tutto il tempo essendo alla sua prima direzione di una gara del Citerius San Valentino. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che l’arbitro, nel suo supplemento di rapporto, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, ha dichiarato che sono stati proprio i dirigenti della società appellante ad identificare il calciatore suindicato e a fornirgli il nominativo. Da quanto sopra, consegue che la decisione del giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

 

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