C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 24/03/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 500,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE BOIANELLI LUCA FINO AL 30.9.2025; SQUALIFICA AL CALCIATORE CALCIATORE SPERANZA MATTEO FINO AL 31.12.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA CALCIO / VIRTUS SAN VINCENZO V.R., DISPUTATA L’1.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/1, GIRONE “A” (C.U. n° 65 del 6.3.2025 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETÀ ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 500,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE BOIANELLI LUCA FINO AL 30.9.2025; SQUALIFICA AL CALCIATORE CALCIATORE SPERANZA MATTEO FINO AL 31.12.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA CALCIO / VIRTUS SAN VINCENZO V.R., DISPUTATA L’1.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE C/1, GIRONE “A” (C.U. n° 65 del 6.3.2025 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy L’Aquila Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: (ammenda) “Nel corso del secondo tempo alcuni sostenitori locali, insieme ad un dirigente della Soc. Academy L'Aquila Calcio non inserito in distinta, ma riconosciuto dalla terna arbitrale, entravano sul terreno di gioco con l'intento di far ritirare la propria squadra, creando clima di tensione ed insultando e minacciando pesantemente la terna arbitrale. La gara rimaneva sospesa per circa due minuti e poteva riprendere grazie alla collaborazione del capitano della squadra locale. Al termine dell'incontro gli stessi sostenitori, unitamente ad alcuni dirigenti e calciatori locali, continuavano ad insultare e minacciare pesantemente i direttori di gara sia al rientro degli spogliatoi, sia successivamente all'uscita dall'impianto sportivo”; (Boianelli Luca) “Dirigente della squadra locale già inibito fino al 6.03.2025, non inserito in distinta ma riconosciuto dalla terna arbitrale, nel corso della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco insieme ad alcuni sostenitori locali con I'intento di far ritirare la propria squadra, creando clima di tensione. Al termine della gara, insieme ad alcuni giocatori e sostenitori della propria squadra, insultava e minacciava pesantemente la terna arbitrale”; (Speranza Matteo) “Espulso nel corso della gara per doppia ammonizione, al termine dell'incontro tentava per due volte di colpire con un pugno l'arbitro, venendo trattenuto la prima volta dall'A2 e la seconda dal capitano della propria squadra”. La società appellante ha chiesto la riduzione dell'ammenda, in quanto, pur essendo oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori, ha dedotto l’eccessività della sanzione in rapporto alla ricostruzione del fatto operata dallo stesso G.S. nella decisione impugnata, secondo cui non vi sarebbe stato da parte dei tifosi alcun tipo di atteggiamento volto ad offendere fisicamente il direttore di gara. Ha chiesto, inoltre, la riduzione delle sanzioni ai propri tesserati sul presupposto che le condotte contestate non possono essere sussunte nella fattispecie di cui all’art. 35 del C.G.S., bensì in quella dell’art. 36 comma 1 lett. a) C.G.S. nei confronti del calciatore Speranza Matteo, non essendovi stato alcun contatto con il direttore di gara e, per la stessa ragione, in quella dell’art. 36 comma 2 lett. a) C.G.S nei confronti del dirigente Boianelli Luca. Osserva la Corte che la sanzione dell’ammenda deve essere confermata in quanto la società deve ritenersi oggettivamente responsabile dei gravi fatti accaduti durante e dopo la gara, da ascrivere ai riferiti tesserati e sostenitori della stessa. La gravità di tali fatti rende inutile invocare, come ha fatto l’appellante, il preteso corretto comportamento che sarebbe stato tenuto dai sostenitori in questione. Per quanto concerne la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Boianelli, la stessa va integralmente confermata in quanto il dirigente era stato già colpito da precedente, analoga sanzione e, ciononostante, entrava sul terreno di gioco indebitamente, non solo minacciando di ritirare la squadra e causando la sospensione della gara per circa due minuti, ma anche minacciando ed insultando la terna arbitrale al termine dell’incontro. Ora, se è vero, come ha sostenuto la società, che non c’è stato contatto fisico, è altrettanto vero che, secondo l’orientamento della Giustizia Sportiva Superiore (decisione n.133/2023 della Corte d’Appello Federale a SS.UU.) il C.G.S. intende tutelare non solo l’integrità fisica dell’arbitro ma anche e soprattutto la dignità del ruolo rivestito ed il regolare svolgimento delle gare. Va, invece, ridotta la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Speranza Matteo in quanto il comportamento dallo stesso tenuto deve essere inquadrato in un caso di condotta gravemente ingiuriosa, meritevole di squalifica fino al 30.9.2025. Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Speranza Matteo fino al 30.9.2025. Conferma, nel resto, la decisione impugnata e dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.
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