C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 24/03/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIPA TEATINA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA PARTITA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA AL CALCIATORE BASILE MARIANO PER OTTO GIORNATE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / CAPPELLE SUL TAVO 2008 DISPUTATA IL 2.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 65 del 6.3.22025 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIPA TEATINA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA PARTITA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; SQUALIFICA AL CALCIATORE BASILE MARIANO PER OTTO GIORNATE) IN RELAZIONE ALLA GARA RIPA TEATINA / CAPPELLE SUL TAVO 2008 DISPUTATA IL 2.3.2025 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 65 del 6.3.22025 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ripa Teatina ha impugnato i provvedimenti sopra specificati adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: - al minuto 43 del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra locale, il calciatore Basile Mariano del Ripa Teatina tentava di colpire con due pugni, sul volto, senza riuscirci, il calciatore lezzi Pietro del Cappelle Sul Tavo, il quale reagiva tentando di colpire I'avversario con un pugno sul volto, senza riuscirci; - subito dopo, il sig. Basile Mariano, al terzo tentativo, colpiva il sig. lezzi Pietro con un violento pugno sul volto, causandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso; - da questi avvenimenti scaturiva una rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei tesserati di entrambe le squadre, compresi i calciatori presenti in panchina, che nel parapiglia I'arbitro non riusciva ad identificare, i quali si affrontavano animosamente con spintoni, manate ed insulti; - I'arbitro non riusciva a riportare la calma, nonostante vari richiami effettuati ai calciatori ed ai dirigenti di entrambe le squadre, tant'è che alcuni di essi chiedevano la sospensione della gara per sedare gli animi; - a quel punto I'arbitro, non ravvisando più le condizioni ambientali per proseguire I'incontro, si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara al minuto 47 del s.t.,sul risultato di 2 a 2; Considerato: - che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, attribuibili ai calciatori di ambedue le Società pur con diverso grado di responsabilità, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale, tenendo conto che la decisione di sospendere I'incontro non ha consentito di svolgere gli ultimi minuti di gioco; - che, pertanto, i gravi comportamenti dei calciatori delle due squadre giustificano I'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 10 e 38 del CGS,
DELIBERA
1) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2) omissis; 3) di squalificare i seguenti calciatori: - Basile Mariano del Ripa Teatina per 8 gare; omissis”. La società Ripa Teatina ha chiesto disporsi la ripetizione della gara e l’annullamento della squalifica del calciatore Basile Mariano, ovvero la riduzione della stessa, all’esito dell’audizione del calciatore e di alcuni testimoni. In via preliminare, deve dichiararsi inammissibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla società appellante in quanto non articolata nelle forme previste dall’art. 60 C.G.S., così come disposto nel corso dell’audizione ed inoltre perché è stato addotto come teste un tesserato della stessa società e chiamato a riferire su circostanze contrarie a quelle risultanti dagli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata. Nel merito, per quanto concerne la prima richiesta, ritiene la Corte che non possa essere accolta in quanto risulta dagli atti ufficiali, come già detto fonte di prova privilegiata rispetto all’interessata versione dei fatti fornita dalla società e dal calciatore Basile (tra l’altro Presidente della stessa), che i fatti accaduti attribuiti ai calciatori di entrambe le società, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e, quindi, opportunamente il primo giudice ha disposto la perdita dell’incontro in loro danno. Al riguardo, quindi, le dedotte diverse “imprecisioni” che sarebbero contenute nel referto arbitrale pure se fossero vere, non andrebbero ad incidere sulla sostanza degli accadimenti riferiti. Non può, pertanto, farsi luogo alla ripetizione della gara in quanto non ricorrono i relativi presupposti. In ordine, poi, alla squalifica del calciatore Basile ed alla dedotta circostanza che lo stesso avrebbe agito a difesa dell’azione violenta posta in essere dal n. 11 della squadra avversaria in danno di altro calciatore del Ripa Teatina, va rilevato che il referto arbitrale riferisce di due tentativi del Basile di colpire il n. 11 avversario senza riuscirci e del terzo tentativo andato a segno con un pugno di notevole intensità, tanto da farlo cadere a terra causandogli fuoriuscita di sangue e, come si è poi accertato, la rottura del setto nasale. Da questa aggressione è nata poi una rissa generale con episodi da “far west”, che il direttore di gara non è riuscito a far cessare nonostante i vari tentativi posti in essere secondo regolamento, tanto da dover rinunciare a proseguire la gara ed a far disputare gli ultimi minuti di recupero sospendendo la gara stessa. La sanzione inflitta dal G.S. al Basile è, pertanto, da ritenersi congrua ed adeguata sia perché anche Presidente della società, sia perché il suo comportamento ha dato origine ai gravi episodi descritti ed alla sospensione della gara. Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello confermando l’impugnata decisione del G.S. e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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