C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 28/04/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY CELANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORI MARIANETTI FABRIZIO E DEL CORVO LUCIANO PER TRE GIORNATE; AMMENDA € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING CLUB ARGONETA / ACADEMY CELANO, DISPUTATA IL 5.4.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”, GIRONE “A”, (C.U. n° 41 del 10.4.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY CELANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORI MARIANETTI FABRIZIO E DEL CORVO LUCIANO PER TRE GIORNATE; AMMENDA € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING CLUB ARGONETA / ACADEMY CELANO, DISPUTATA IL 5.4.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”, GIRONE “A”, (C.U. n° 41 del 10.4.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy Celano ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - “al minuto 17º del secondo tempo, sul risultato di 1 a 6 per la Società Academy Celano, il Sig. Fabrizio Marianetti n. 8 della Società Academy Celano, commetteva una condotta violenta spingendo con violenza al petto il Sig. Luciano Del Corvo, n. 9 della Società Sporting Club Argoneta. A questo punto alcuni calciatori della Società Sporting Club Argoneta cercavano di entrare in contatto con il Sig. Fabrizio Marianetti. Tutto ciò dava vita a una rissa generale che coinvolgeva la quasi totalità dei calciatori titolari e di riserva di entrambe le Società. Nel tumultuoso parapiglia generale, per mera prossimità allo scrivente, riuscivo a identificare specificatamente ed espellere il Sig. Nicolas Di Natale n. 10 della Società Sporting Club Argoneta e il Sig. Luciano Del Corvo n. 9 della Società Academy Celano. Tuttavia, data la rissa generale in corso, con condotte violente da parte dei calciatori di entrambe le Società, non riuscivo a meglio identificare nello specifico e dunque a espellere nessun altro calciatore. Infatti l'ampiezza e gli assembramenti generarti dalle suddette condotte mi impedivano di identificare i numeri dei calciatori, alcuni dei quali coperti dalle casacche indossate dai calciatori di riserva. Il tenore delle violenze, per quanto osservabile nel generale e diffuso tumulto, era di braccia a uncino sul collo, violente spinte e strattoni e almeno nel caso dei sopra menzionati calciatori espulsi, anche pugni e calci. Inoltre sugli spalti due sostenitori non meglio identificati di entrambe le Società, davano vita a una rissa che provocava un tumultuoso parapiglia tra la quasi totalità dei sostenitori presenti (circa una ventina). Questa situazione provocava l'ulteriore reazione di alcuni calciatori di entrambe le squadre che raggiungevano gli spalti scavalcando le transenne o attraverso il cancello che separano il terreno di gioco dagli spalti e vi prendevano parte, mentre alcuni sostenitori entravano sul terreno di gioco per raggiungere alcuni calciatori.” Valutato, pertanto, che i fatti, per come descritti nel referto arbitrale, consentono di poter addebitare la responsabilità della sospensione della gara ai tesserati ed al pubblico di entrambe le squadre che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'Arbitro di portare a termine l'incontro; Visti gli artt. 10 e 65 del C.G.S.,
DELIBERA
1) per I'effetto,di infliggere ad entrambe le Società Sporting Club Argoneta e Academy Celano Ia punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6; 2) …. omissis …. 3) di squalificare il Sig. Fabrizio Marianetti e il Sig. Luciano Del Corvo della Società Academy Celano entrambi per tre giornate; 4) di comminare ad entrambe le Società Sporting Club Argoneta e Academy Celano l'ammenda di Euro 300,00 La società ha dedotto l’eccessività delle sanzioni tenuto conto che: la condotta ascritta al Marianetti si riferisce a un gesto di mera protezione del medesimo il quale, vedendosi aggredito, tendeva le mani in avanti per impedire l’avanzamento minaccioso di alcuni calciatori avversari; analogamente il Del Corvo interveniva per difendere il proprio compagno di squadra che era stato circondato e per reagire ad un pugno subito; infine la società, con i propri dirigenti, si adoperava per ripristinare la situazione di sicurezza in campo, come risulta dallo stesso referto di gara. Osserva preliminarmente la Corte che, quanto alla sanzione della perdita della gara adottata dal G.S. nei confronti dell’appellante, non si fa luogo alla relativa pronuncia in quanto non è chiara la volontà di impugnare la stessa sanzione nell’atto d’appello. Quanto, invece, alla sanzione della squalifica per tre gare inflitta al calciatore Del Corvo Luciano per avere partecipato alla rissa generale scoppiata tra i calciatori delle due squadre e per avere colpito con un calcio all’addome un avversario senza che l’arbitro sia stato in grado di verificarne le conseguenze, ritiene la Corte che la stessa sanzione sia meritevole di conferma in quanto congrua ed adeguata al comportamento dallo stesso tenuto, così come descritto nei referti arbitrali, fonte di prova privilegiata rispetto alla versione dei fatti proposta dall’appellante. Per quanto, invece, riguarda la sanzione inflitta al calciatore Marianetti Fabrizio, responsabile di avere spinto con violenza un avversario, causando in tal modo la reazione di tutti i calciatori dell’altra squadra e poi la risa generale, ritiene la Corte che la stessa sanzione vada lievemente ridotta in quanto il primo Giudice aveva punito allo stesso modo chi si era reso responsabile di una spinta e chi aveva colpito con un calcio all’addome un avversario. Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Marianetti Fabrizio a due giornate. Conferma, nel resto, la decisione impugnata. Disponendo restituirsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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