C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 12/12/2024 – Delibera – Gara del 9/12/2024 CARSOLI – SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL
Gara del 9/12/2024 CARSOLI - SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL
Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 35º del 2º tempo il calciatore ROSSI Mario del Carsoli, a gioco fermo, spintonava e colpiva con due pugni sul petto il calciatore della squadra avversaria BASHALIU Ersi, il quale reagiva colpendo l'avversario con un pugno all'altezza del petto; -subito dopo il calciatore OKUNWAGUE Praiseaiyosagie del Carsoli da dietro colpiva con violenza il calciatore avversario BASHALIU Ersi con un pugno sulla nuca, facendolo cadere a terra; - a seguito di tali fatti, i giocatori BASHALIU Ersi, che nel frattempo si era rialzato barcollando a causa del colpo subito, e GRAZIANI Alessandro, entrambi della squadra ospite, si avvicinavano alla recinzione del terreno di gioco e davano inizio ad una colluttazione con alcuni sostenitori locali, tentando di colpirli con calci e pugni attraverso la recinzione stessa; - nel contempo, i dirigenti di entrambe le squadre si adoperavano per riportare la calma, senza riuscirci; - a quel punto l'arbitro, ritenendo che fossero venute meno le condizioni ambientali per proseguire l'incontro e per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, decideva di sospendere definitivamente la gara sul risultato di 0 a 4. - Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, oltre che dei sostenitori locali, pur con diverso grado di responsabilità, che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro. - Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. - Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt.10, commi 1 e 3, e38 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di infliggere ad entrambe le Società Carsoli e Santegidiese 1948 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2) di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda di Euro 250,00 (sanzione ridotta tenendo conto della fattiva collaborazione prestata dai dirigenti di entrambe le squadre); 3) di squalificare i seguenti calciatori del Carsoli: - OKUNWAGUE Praiseaiyosagie per 6 gare; - ROSSI Mario per 4 gare. 4) di squalificare i seguenti calciatori della Santegidiese 1948: - BASHALIU Ersi per 3 gare; - GRAZIANI Alessandro per 2 gare.