C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/12/2024 – Delibera – Gara del 11/12/2024 CITTA’ DI MONTESILVANO 202 – LAURETUM 1952
Gara del 11/12/2024 CITTA’ DI MONTESILVANO 202 - LAURETUM 1952
Il Giudice Sportivo - visto il ricorso della società Lauretum 1952, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 46/A del 31.07.2024, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Città di Montesilvano per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 2 a 1, il calciatore D'Alessandro Kevin, nato il 13.03.1997, che risulta squalificato per una gara effettiva - Coppa Italia Promozione - come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 30 del 9.11.2023; - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore D'Alessandro Kevin nella S.S. 2023/2024 era tesserato con la società Lauretum 1952 e che, in occasione dell'incontro di Coppa Italia Promozione del 1.11.2023 (ultima gara di Coppa Italia disputata dalla Soc. Lauretum 1952 nella S.S. 2023/2024, essendo stata successivamente eliminata), è stato squalificato per recidiva in ammonizione; - riscontrato dagli atti ufficiali , che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Città di Montesilvano, non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 30/2023 cit. ed ha effettivamente preso parte alla gara del 11.12.2024; - preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21 , 65 e 67 del C.G.S.,
DELIBERA
1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Città di Montesilvano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Città di Montesilvano / Lauretum 1952:0 a 3; 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Città di Montesilvano, Sig. Di Blasio Roberto, fino al 24.12.2024; 3) di comminare alla Società Città di Montesilvano l’ammenda di euro 100,00 ; 4) di accreditare la tassa di reclamo.