C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/12/2024 – Delibera – Gara del 11/12/2024 GIOVENTU BIANCOROSSA – VAL DI SANGRO
Gara del 11/12/2024 GIOVENTU BIANCOROSSA - VAL DI SANGRO
Il Giudice Sportivo - Visto il preannuncio e il successivo ricorso della società Val di Sangro, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 46/A del 31.07.2024, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Gioventù Biancorossa per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 6 a 2, il calciatore Di Marco Luca, nato il 20.10.1999, che risulta squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione - Coppa Italia Calcio a 5 C2- come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 45 del 6.12.2024; - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Di Marco Luca, in occasione dell'incontro di Coppa Italia C5 Serie C2 del 4.12.2024, è stato squalificato per recidiva in ammonizione; - riscontrato che il suddetto calciatore ha effettivamente preso parte alla gara del 11.12.2024, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta con il C.U. n. 45/2024 cit.; - preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19 , 21 , 65 e 67 del C.G.S.,
DELIBERA
1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Gioventù Biancorossa la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Gioventù Biancorossa / Val di Sangro 0 a 6; 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Gioventù Biancorossa, Sig. Schiazza Marco, fino al 24.12.2024; 3) di comminare alla Società Gioventu’ Biancorossa l’ammenda di euro 100,00 ; 4) di accreditare la tassa di reclamo.