C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 09/01/2025 – Delibera – Gara del 5/ 1/2025 LANCIANO CALCIO 1920 – REAL CASALE
Gara del 5/ 1/2025 LANCIANO CALCIO 1920 - REAL CASALE
Il Giudice Sportivo - Visto il referto arbitrale, nel quale si riferisce che la gara in epigrafe non si è disputata perché la Società Lanciano Calcio 1920, presentatasi presso l'impianto sportivo con soltanto sette calciatori in distinta, perdeva due giocatori per infortunio durante il riscaldamento, non disponendo quindi del numero minimo per lo svolgimento dell'incontro. - Considerato che la mancata disputa della gara costituisce rinuncia alla stessa, che per la società Lanciano Calcio 1920 corrisponde alla quarta rinuncia a disputare le gare del Campionato di competenza. - Tenuto conto, peraltro, che, a seguito di riscontri effettuati dallo scrivente Giudice Sportivo con l'ufficio tesseramento del Comitato, è emerso che nessuno dei giocatori inseriti in distinta risulta essere regolarmente tesserato per la predetta Società alla data della gara. Richiamate le disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F., a mente del quale: - "La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza" (comma 5); - "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia " (comma 8); - "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa" (comma 3). - Visto il C.U.N.1 LND del 1.07.2024,
DELIBERA
1) di disporre l'esclusione della Società Lanciano Calcio 1920 dal Campionato Promozione; 2) di disporre, in applicazione del comma 3 dell'art. 53 N.O.I.F., che tutte le gare disputate dalla Società rinunciataria non abbiano valore per la classifica del campionato di appartenenza, che deve essere formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare; 3) di comminare alla Società Lanciano Calcio 1920 l'ammenda di Euro 3.000,00 prevista per il ritiro dal campionato; 4) di demandare alla Segreteria del Comitato Regionale le procedure inerenti l'applicazione delle misure conseguenti, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, delle N.O.I.F..