C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 23/01/2025 – Delibera – Gara del 12/ 1/2025 PESCINA MNT – VILLA S. SEBASTIANO

Gara del 12/ 1/2025 PESCINA MNT - VILLA S. SEBASTIANO

Il Giudice Sportivo - Con ricorso ritualmente notificato entro i termini procedurali la ASD Villa S. Sebastiano chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 6 a 0, e applicarsi la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della ASD Pescina, in ragione degli accadimenti avvenuti nel corso dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo che hanno portato all'espulsione di un proprio calciatore. - Riferisce, in particolare, che al rientro negli spogliatoi l'allenatore della squadra locale, sig. Cannatelli Walter, espulso nel corso del primo tempo, e il calciatore della stessa squadra sig. Briciu Nicusor, non inserito in distinta perché squalificato, avrebbero aggredito il calciatore ospite sig. Rossi Daniele, il quale sarebbe stato poi espulso dall'arbitro per aver reagito alla suddetta aggressione. Rileva, quindi, che il "comportamento adottato dal CANNATELLI e BRICIU ha influenzato la gestione della partita e il corretto svolgimento della stessa nonché lo stato d'animo dei nostri stessi calciatori rientrati in campo intimoriti da tale comportamento". - La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. - La Soc. Pescina ha presentato le proprie controdeduzioni, fornendo una diversa versione dei fatti e chiedendo il rigetto del ricorso. Il reclamo è inammissibile e non può trovare accoglimento. - Infatti, ai sensi dell'art. 65 del CGS, il Giudice Sportivo giudica in prima istanza, sulla base degli atti ufficiali, in ordine allo svolgimento e alla regolarità delle gare relativamente: "a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;". Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del CGS, o riguardano valutazioni disciplinari relative allo svolgimento della gara, sottratte al giudizio dell'Organo giudicante. - Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 53 del 16.01.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, 61 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della ASD Villa S. Sebastiano perché inammissibile e comunque infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Pescina / Villa San Sebastiano 6 a 0.

 

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