C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 30/01/2025 – Delibera – Gara del 19/ 1/2025 SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO – MARRUCI

Gara del 19/ 1/2025 SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO - MARRUCI

Il Giudice Sportivo La Soc. San Giuseppe Caruscino ha presentato tempestivo e rituale ricorso avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Riferisce, in particolare, la Società ricorrente che il direttore di gara " al quindicesimo del secondo tempo si trovava costretto a terminare la gara dopo le accese proteste dei componenti e dirigenti della asd Marruci con i 3 fischi e indicando la via degli spogliatoi ad entrambe le squadre. Intimato dalla squadra ospite ricomincia la gara ma con un clima non più adatto ad una partita di calcio. A fine partita il direttore di gara ammette l'errore e per questo motivo chiediamo la ripetizione della gara stessa". La società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., la quale ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Si osserva che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Nella fattispecie in esame, le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro, il quale costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice ai sensi dell'art. 61 del CGS. Pertanto, il ricorso non può essere accolto perché inammissibile. Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 54 del 23.01.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della ASD San Giuseppe Caruscino perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: San Giuseppe di Caruscino / Marruci 1 a 3

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