C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 30/01/2025 – Delibera – Gara del 26/ 1/2025 BOMBA F.C. – PERANO CALCIO

Gara del 26/ 1/2025 BOMBA F.C. - PERANO CALCIO

Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: "fin dall' inizio della gara e per tutta la durata della stessa i tesserati della squadra locale insieme a propri sostenitori assumevano un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, protestando per ogni decisione assunta dallo stesso; "al minuto 33º del 2ºtempo, a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra ospite, il calciatore della Soc. Bomba Sig. Cicolini Lorenzo veniva espulso perché rivolgeva reiterati insulti all'arbitro, pronunciando anche frasi blasfeme. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso strattonava con vigoria il direttore di gara, prendendolo per la maglia, nel mentre continuava ad insultarlo e minacciarlo; - il Cicolini veniva allontanato da alcuni dei propri compagni di squadra, mentre altri calciatori della squadra locale circondavano l'arbitro protestando vivacemente;" -a quel punto, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, che in qual momento di trovava sul risultato di 0 a 1, ritenendo essere venute meno le condizioni psicofisiche per portare a termine la direzione dell'incontro. - Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio". - Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva". - Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità dei calciatori della Soc. Bomba e che il comportamento del Sig. Cicolini Lorenzo configura una condotta punibile ai sensi dell'art. 36 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. - Tenuto conto della mancanza di fattiva collaborazione prestata al direttore di gara dai dirigenti della squadra ospite. Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1. di infliggere alla Soc. Bomba la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2. di infliggere alla stessa Società l'ulteriore sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati; 3. di squalificare il giocatore del Bomba Sig. Cicolini Lorenzo per 8 gare.

 

 

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