C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 27/02/2025 – Delibera – gara del 16/ 2/2025 TRIGNO CELENZA – VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI
gara del 16/ 2/2025 TRIGNO CELENZA - VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI
Il Giudice Sportivo Visto il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla ASD Trigno Celenza avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 2, chiedendo che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. Virtus Rocca S. Giovanni a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Riferisce, in particolare, la ricorrente che "in prossimità del 90º minuto l'arbitro decretava un calcio di rigore a nostro favore con annessa espulsione diretta dell'autore del fallo e precisamente del calciatore n. 5 DI MATTEO MICHAEL (come da allegato referto arbitrale). Dopo l'espulsione il calciatore di cui sopra continuava a prendere parte alla gara fino alla fine dei 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro partecipando attivamente all'incontro. La presenza del calciatore n. 5 in campo si vede chiaramente da una ripresa amatoriale dell'esecuzione del calcio di rigore dove si evidenzia anche la ripresa della gara con i calciatori della Virtus Rocca San Giovanni che riprendono posizione in campo e si contano chiaramente 10 calciatori più il portiere". Preso atto che la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS, e che quest'ultima non ha presentato proprie memorie. Esaminati gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto, richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel quale l'arbitro riferisce quanto segue: "Dichiaro di non aver visto il giocatore espulso nel terreno di gioco dal momento della ripresa di gioco fino alla conclusione della partita avvenuta poco dopo. Affermo di aver fatto il controllo prima di fischiare la ripresa del gioco, non vedendo sul terreno di gioco il giocatore espulso ho fatto ripartire il gioco. Ho visto il giocatore uscire dal campo dopo il calcio di rigore". Tenuto conto che nella ripresa video amatoriale, inviata dalla ricorrente a corredo del ricorso, si vede che il calciatore n. 5 della squadra ospite era presente in campo durante l'esecuzione del calcio di rigore, ma che lo stesso non influisce sulla sua esecuzione, mentre il video si interrompe prima della ripresa del gioco. Osservato che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, masi limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Considerato che ai sensi dell'art. 61 del CGS il rapporto di gara stilato dall'arbitro costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile dagli Organi di Giustizia sportiva, i quali, a mente del comma 2 del medesimo articolo, hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive o altri filmati ma " al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati,....qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione ". Rilevato che le circostanze riferite dalla Società Trigno Celenza non sono riscontrabili nel rapporto di gara e nel supplemento stilati dall'arbitro, mentre la ripresa video non può essere presa in esame sia perché parziale, sia perché non utilizzabile ai sensi dell'art. 61del CGS. Accertato, pertanto, che il ricorso non può essere accolto perché inammissibile e comunque infondato. Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 60 del 20.02.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, 65 e 67 del C.G.S.,
DELIBERA
a) di respingere il reclamo della ASD Trigno Celenza, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Trigno Celenza /Virtus Rocca S.Giovanni 2 a 2 .