C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 27/02/2025 – Delibera – gara del 17/ 2/2025 MONTORIO 88 – GIULIANOVA CALCIO 1924

gara del 17/ 2/2025 MONTORIO 88 - GIULIANOVA CALCIO 1924

Il Giudice Sportivo Visto il ricorso della ASD Montorio 88, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2, per posizione irregolare di un calciatore della ASD Giulianova Calcio 1924, il sig. Giorgini Luca, nato il 14.06.2007, che risulterebbe squalificato come da CU 58 del 13.02.2025. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso che con Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 58 del 13.02.2025 il giocatore Giorgioni Luca è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione e che lo stesso calciatore ha preso parte alla gara del 17.02.2025, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica. Visto l'art. 21, comma 1, del CGS, a mente del quale "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione ...". Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 21, 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 60 del 20.02.2025,

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Giulianova Calcio 1924 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Montorio 88 / Giulianova Calcio 1924: 3 a 0; 2. di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Rongai Danilo fino al 5.3.2025; 3. di comminare alla Società Giulianova Calcio 1924 l'ammenda di Euro 100,00; 4. di accreditare la tassa di reclamo.

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