C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 06/03/2025 – Delibera – Gara del 2/ 3/2025 DEPORTIVO VILLA RASPA – VALLE DEL VOMANO

Gara del 2/ 3/2025 DEPORTIVO VILLA RASPA - VALLE DEL VOMANO

Il Giudice Sportivo Visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 23' del s.t. , sul risultato di Deportivo Villa Raspa / Valle del Vomano 0 a 1, la gara veniva sospesa per volontà della squadra del Deportivo Villa Raspa che si rifiutava di continuare a giocare a causa di presunte frasi razziste rivolte a un proprio giocatore da parte di un calciatore della squadra del Valle del Vomano, così come riferito all'arbitro dal sig. Partenza Daniele, Presidente della società ospitante; - l'arbitro non rilevava tali presunti comportamenti in quanto in quel momento l'azione si svolgeva nella parte opposta del terreno di gioco; - la gara non riprendeva nonostante gli inviti rivolti dall'arbitro al capitano della squadra locale per riprendere il gioco. Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità della Società del Deportivo Villa Raspa che si rifiuta di continuare il gioco, mentre l'arbitro non poteva riferire nulla rispetto a quanto dalla medesima Società lamentato; -Visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. e il C.U. nº 1 della L.N.D.

DELIBERA

 a) di infliggere alla Società Deportivo Villa Raspa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 200,00 prevista per la seconda rinuncia.

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