C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 06/03/2025 – Delibera – Gara del 2/ 3/2025 RIPA TEATINA – CAPPELLE SUL TAVO 2008
Gara del 2/ 3/2025 RIPA TEATINA - CAPPELLE SUL TAVO 2008
Il Giudice Sportivo Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: - al minuto 43 del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra locale, il calciatore Basile Mariano del Ripa Teatina tentava di colpire con due pugni sul volto, senza riuscirci, il calciatore Iezzi Pietro del Cappelle Sul Tavo, il quale reagiva tentando di colpire l'avversario con un pugno sul volto, senza riuscirci; - subito dopo, il sig. Basile Mariano, al terzo tentativo, colpiva il sig. Iezzi Pietro con un violento pugno sul volto, causandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso; - da questi avvenimenti scaturiva una rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei tesserati di entrambe le squadre, compresi i calciatori presenti in panchina, che nel parapiglia l'arbitro non riusciva ad identificare, i quali si affrontavano animosamente con spintoni, manate ed insulti; - l'arbitro non riusciva a riportare la calma, nonostante vari richiami effettuati ai calciatori ed ai dirigenti di entrambe le squadre, tant'è che alcuni di essi chiedevano la sospensione della gara per sedare gli animi; - a quel punto l'arbitro, non ravvisando più le condizioni ambientali per proseguire l'incontro, si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara al minuto 47' del s.t., sul risultato di 2 a 2; Considerato: - che i fatti così come descritti nel referto arbitrale, attribuibili ai calciatori di ambedue le Società pur con diverso grado di responsabilità, hanno influito sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale, tenendo conto che la decisione di sospendere l'incontro non ha consentito di svolgere gli ultimi minuti di gioco; - che, pertanto, i gravi comportamenti dei calciatori delle due squadre giustificano l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno di entrambe. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 10 e 38 deI CGS,
DELIBERA
1) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2) di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di Euro 200,00 (sanzione determinata tenendo conto della collaborazione prestata da alcuni dirigenti); 3) di squalificare i seguenti calciatori: - Basile Mariano del Ripa Teatina per 8 gare; - Iezzi Pietro del Cappelle Sul Tavo per 2 gare.