C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 27/03/2025 – Delibera – Gara del 23/ 3/2025 PRO MONTESILVANO – CIVITAQUANA
Gara del 23/ 3/2025 PRO MONTESILVANO - CIVITAQUANA
Il Giudice Sportivo Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 45 + 7 del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra locale, i calciatori della squadra ospite protestavano in maniera smodata nei confronti dell'arbitro, strattonandolo e spintonandolo con atteggiamento aggressivo; - approfittando della confusione, il calciatore Chiulli Walter, capitano della squadra del Civitaquana, colpiva con un violento pugno all'altezza del rene destro il direttore di gara, provocandogli immediato e intenso dolore; - a seguito di tale condotta, l'arbitro provvedeva ad espellere il suddetto calciatore e, contestualmente, fischiava la fine della gara, che nel frattempo era giunta al termine; - in conseguenza dell'espulsione, tutti i calciatori del Civitaquana continuavano a trattenere e strattonare il direttore di gara, ostacolandone il rientro negli spogliatoi, nel mentre il sig. Chiulli si sfilava la fascia di capitano e, con un gesto plateale e irrispettoso, la lanciata contro la testa dell'arbitro, colpendolo; - dopo il rientro dell'arbitro negli spogliatoi, i calciatori della squadra ospite colpivano con calci e pugni le porte e le finestre dello spogliatoio del direttore di gara, tentando di entrarvi, rendendo necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine le quali, in seguito, provvedevano a scortare l'arbitro all'uscita dell'impianto sportivo per garantirne la sicurezza; - successivamente, l'arbitro, che nel frattempo era stato sottoposto alle cure degli addetti della Croce Rossa presenti nell'impianto sportivo, si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di L'Aquila, dal quale veniva dimesso con prognosi di cinque giorni, come da referto medico allegato al rapporto di gara. - Considerato che: - il comportamento del calciatore Chiulli Walter configura una condotta violenta a norma dell'art. 35 del Codice di Giustizia ossia un "atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività", condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; - il comportamento degli altri componenti della squadra del Civitaquana, non identificati dall'arbitro, configurano condotte punibili ai sensi dell'art. 36 del CGS; Tenuto conto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.". - Per tutto quanto sopra esposto,
DELIBERA
1) di squalificare il giocatore del Civitaquana Sig. Chiulli Walter per 4 anni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del C.G.S., con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società in attuazione del comma 7 del medesimo art. 35 (C.U. F.I.G.C. n. 104/Adel 17.12.2014); 2) di irrogare alla Soc. Civitaquana l'ammenda di euro 300,00 a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento dei propri tesserati.