C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 03/04/2025 – Delibera – Gara del 23/ 3/2025 PRO MONTESILVANO – CIVITAQUANA
Gara del 23/ 3/2025 PRO MONTESILVANO - CIVITAQUANA
Il Giudice Sportivo Con rituale e tempestivo ricorso avverso la gara indicata in epigrafe, la A.S.D. Pro Montesilvano ha chiesto applicarsi alla Soc. Civitaquana la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS, previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della stessa per fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento e che, comunque, ne hanno impedito la regolare conclusione. La Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.; quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Nel ricorso, la Società Pro Montesilvano ha lamentato: a) la "Alterazione del regolare svolgimento della gara e suo termine anticipato", in conseguenza di "evidenti comportamenti antisportivi, se non addirittura di autentica violenza, da parte dei tesserati dell'odierna resistente nei confronti dell'arbitro" che avrebbero impedito la regolare conclusione della partita, costringendo l'arbitro" ad anticipare il triplice fischio finale rispetto a quanto precedentemente segnalato per l'indicazione del recupero". La circostanza che l’arbitro abbia decretato la fine anticipata della gara sarebbe stata pubblicamente ammessa dalla Soc. Civitaquana mediante post pubblicato sulla "pagina" di titolarità della medesima società del social network "facebook" (post allegato al ricorso), nel quale è si dichiara che il fischio finale sia arrivato "con minuti di gioco ancora da ultimare"; b) il "Danneggiamento delle strutture del campo "Galileo Speziale" di Montesilvano" da parte di alcuni tesserati del Civitaquana che "danneggiavano gravemente lo spogliatoio riservato alla squadra ospite e quello dell'arbitro all'interno dell'impianto sportivo". Sul punto, la ricorrente si è riservata di produrre la documentazione fotostatica a riprova dei fatti e la quantificazione dei danni. Ha chiesto, quindi, che siano ammessi, quali mezzi di prova, una ripresa video e una riproduzione fotostatica del post della pagina "facebook" della squadra avversaria. Articola anche una richiesta di prova per testi, indicando tre testimoni. Il ricorso della Società Pro Montesilvano è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in fatto e in diritto. Si osserva, invero, che nel referto di gara e nel successivo supplemento, richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, l'arbitro ha riferito di aver decretato la fine dell'incontro allo scadere del tempo di gioco, compresi i minuti di recupero, confermando, quindi, che lo stesso si è concluso regolarmente. Dunque, le ricostruzioni dei fatti contenute nel ricorso contrastano con la cornice fattuale delineata negli atti ufficiali di gara, il quale gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS. Né può essere utilizzata la ripresa video fornita dalla ricorrente, poiché, ai sensi dell'art. 61, comma 2, gli organi della giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati "al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati , qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione" e soltanto se le stesse "offrano piena garanzia tecnica e documentale". Parimenti inammissibili sono le altre richieste istruttorie di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 49, comma 8, C.G.S. (a mente del quale "E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi") e dell'art. 65, comma 1, lett. a), CGS (secondo cui "I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi ... sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale"). - Considerato, pertanto, che i fatti descritti nel referto arbitrale, già sanzionati da questo G.S. con il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 71 del 27.03.2025, consentono di poter dichiarare la regolarità della gara in epigrafe, conclusasi sul risultato di 3 a 3. Tutto ciò premesso e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 71 del 27.03.2025 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S.,
DELIBERA
1) di respingere il ricorso della Società A.S.D. Pro Montesilvano perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo Pro Montesilvano / Civitaquana 3 a 3.