C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 08/04/2025 – Delibera – Gara del 6/ 4/2025 VIRTUS SAN VINCENZO V.R. – CITTA DI CHIETI

Gara del 6/ 4/2025 VIRTUS SAN VINCENZO V.R. - CITTA DI CHIETI

Il Giudice Sportivo - Con ricorso ritualmente notificato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali, disposto con C.U. F.I.G.C. n. 147/A del 15.01.2025, la SSD Città di Chieti ha chiesto a questo G.S. di verificare d'ufficio se la struttura sportiva presso la quale si è disputata la gara indicata in oggetto sia dotata di regolare omologazione e, in caso contrario, di comminare alla squadra ospitante la punizione sportiva della perdita della gara o, in subordine, la ripetizione della stessa. La società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. La FCD Virtus S. Vincenzo Valle Roveto ha presentato nei termini le proprie controdeduzioni, eccependo: 1) l'inammissibilità del ricorso "per violazione dell'art. 67, comma IV, C.G.S. per mancato deposito preventivo di riserva scritta od orale all'arbitro"; 2) la "presenza di autorizzazione temporanea all'utilizzo del campo di calcio a 5 "Virtus Arena" di San Vincenzo Valle Roveto del 3.4.2025 da parte della LND Abruzzo". Si osserva che le disposizioni del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 67, comma 4, impongono, per i procedimenti inerenti alla regolarità del campo di gioco di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), di presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara una specifica riserva scritta, oppure, nel caso in cui l'irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, di presentare una riserva verbale da parte del capitano della squadra interessata, in presenza del capitano dell'altra squadra. In quest'ultimo caso, l'arbitro è tenuto a riportare specifica annotazione sul cartoncino di gara. Dall'esame del rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del CGS., emerge che prima della gara - avviata e conclusa regolarmente - la Società Città di Chieti non ha presentato riserve, scritte o verbali, né l'arbitro evidenzia irregolarità del terreno di gioco o dell'impianto sportivo. Pertanto, il ricorso non può essere accolto perché inammissibile. Tanto premesso, ai sensi degli articoli 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il ricorso della SSD Città di Chieti perché inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Virtus S. Vincenzo V.R. / Città di Chieti 4 a 4.

 

 

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