CORTE C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 10/02/2025 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO 2024 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PASQUALE MANUEL PER SEI TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA ACCADEMIA SOCCER / CITTÀ DI MONTESILVANO, DISPUTATA IL 20.1.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES, GIRONE “A” (C.U. n° 25 del 23.1.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO 2024 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PASQUALE MANUEL PER SEI TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA ACCADEMIA SOCCER / CITTÀ DI MONTESILVANO, DISPUTATA IL 20.1.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES, GIRONE “A” (C.U. n° 25 del 23.1.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Città di Montesilvano 2024 ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S., in quanto il calciatore Di Pasquale, dopo essere stato espulso per condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, assumeva una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’ufficiale di gara reiterata anche una volta uscito dal campo. La società appellante ha dedotto che il tesserato si è limitato a una protesta verbale contenuta nei confronti dell’arbitro senza venire in contatto con lo stesso. Osserva la Corte che la sanzione inflitta al calciatore Manuel Di Pasquale può essere lievemente ridotta sul presupposto che l’atteggiamento irriguardoso tenuto nei confronti di un calciatore avversario ha poi causato la sua espulsione, con conseguenti offese anche nei confronti del direttore di gara. Va, peraltro, osservato che tale comportamento è risultato fine a sé stesso e che il calciatore si è limitato a una condotta oltraggiosa senza contatto fisico. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di ridurre la squalifica al calciatore Manuel Di Pasquale a cinque giornate. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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