F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0208/CSA pubblicata del 29 Aprile 2025 –Ternana Calcio S.p.A.

Decisione/0208/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0289/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Michele Messina - Componente (Relatore)

Alberto Urso – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0289/CSA/2024-2025, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. in data 07.04.2025,

per la riforma delle Decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 169 del 01.04.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.04.2025, l’Avv. Michele Messina e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di 1.500,00 e della squalifica per sei giornate al tesserato Sig.r Massimo Turella inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Campionato Primavera 2, di cui al Comunicato Ufficiale n. 169 del 01 Aprile 2025, in relazione alla gara Ternana - Ascoli del 29 Marzo 2025, i cui provvedimenti sono così motivati: “per avere suoi sostenitori, durante il secondo tempo, gridato espressioni offensive ai calciatori della squadra avversaria ed al Direttore di gara” e ancora “per avere (il Sig.r Massimo Turella), al 50° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti degli spettatori presenti sugli spalti dietro la panchina della propria squadra rivolgendogli, inoltre, espressioni gravemente offensive e minacciose, trattenuto da alcuni dirigenti si divincolava e tentava di scavalcare la recinzione per entrare in contatto con i tifosi ma veniva nuovamente fermato e portato a forza negli spogliatoi”.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati, riguardo l’irrogata ammenda, ha contestato l’attribuzione delle frasi refertate a tutti i sostenitori della Ternana, perché provenienti soltanto da un esiguo numero di quelli presenti in tribuna a contatto, peraltro, con i tifosi dell’Ascoli e, quindi, difficilmente distinguibili.

Con riferimento, di converso, alla comminata squalifica del calciatore Sig.r Massimo Turella, la Società Ternana Calcio S.p.A., una volta contestato il mancato apprezzamento da parte del Giudice Sportivo dell’unitarietà dell’azione consumatasi sotto il vincolo della continuità e l’assenza di intenti violenti, ha lamentato l’eccessiva afflittività della sanzione.

La Società ricorrente, in forza delle sopra riportate motivazioni ha, quindi, chiesto la riduzione delle sanzioni nella misura di giustizia e di ragione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 17 Aprile 2025 è comparso per la Società Società Ternana Calcio S.p.A. l'Avv. Fabio Giotti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Il Collegio considera in premessa come le condotte in contestazione risultino essere documentalmente comprovate dal referto dell’arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

L’arbitro nelle osservazioni ufficiali di gara scrive testualmente come “per gran parte del secondo tempo tifosi della Società Ternana, situati nella tribuna centrale posta dietro le panchine, che riconoscevo da sciarpe e tute con colori sociali, proferivano... nei riguardi dei calciatori della società Ascoli” le minacce e le volgari offese (la cui provenienza è stata ben individuata) ivi dettagliatamente riportate, la cui portata lesiva, proprio perché distintamente percepite e, comunque in assenza di contributi utili a confutare gli eventi come puntualmente riportati, non potrebbe a nessun titolo essere smentita né intendersi affievolita.

Ritenuto come, ai sensi dell'art. 6, comma 3, C.G.S., le Società rispondano anche dell'operato e del comportamento dei propri sostenitori, la refertata condotta  deve, pertanto, essere associata all’ipotesi regolata dall’art. 25, comma 3, C.G.S. che testualmente recita “ le Società ……. .sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza” e, conseguentemente, l’ammenda nella misura irrogata dal Giudice Sportivo appare a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto.

Nondimeno, sempre dalla lettura integrata e combinata del rapporto arbitrale, emerge come il calciatore Sig.r Massimo Turella abbia tenuto un comportamento ingiurioso, irriguardoso e minaccioso nei confronti degli spettatori presenti nella tribuna posta alle spalle della panchina della Società Ternana, la cui valenza è  certamente da considerarsi gravemente anti sportiva.

Il direttore di gara motiva l’espulsione del giocatore “poiché a gioco fermo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria e dell’ammonizione per proteste di un suo compagno dalla panchina, faceva nei riguardi della tribuna posta dietro la panchina della società Ternana dei gesti gravemente irriguardosi. Nella fattispecie metteva il dito davanti alla bocca più volte e proferiva le seguenti parole: ‘Dovete sta zitti….  ! Se vengo lá ….. Veniva trattenuto da alcuni suoi dirigenti, ma divincolatosi, tentava di scavalcare la recinzione del campo arrivando sopra la rete che divideva il recinto di gioco dalla tribuna.

Prontamente i propri dirigenti lo tiravano giù da tale recinzione e di forza lo portavano negli spogliatoi.”

Il censurato comportamento, distintosi sotto il profilo fenomenico in diverse azioni, deve necessariamente essere associato all’ipotesi di grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39, comma 1, C.G.S. che testualmente recita “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

In definitiva, la condotta del Sig.r Massimo Turella, oggettivamente ingiuriosa, offensiva e minacciosa, a fronte di plurimi episodi che travalicano i limiti della continenza, risulta esaustivamente ricostruita con l'effetto di escludere, in apice e per le ragioni sopra evidenziate, il costrutto difensivo su cui poggia il ricorso del Sodalizio ricorrente.

Le articolazioni difensive della Società Ternana  S.p.A., pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere considerate recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti.

Il Collegio, in ogni caso, valutate tutte le circostanze del caso concreto e la collocazione temporale dei singoli eventi denunciati, pur non stimando applicabile al caso di specie l’istituto della continuazione, ritiene, tuttavia, di poter procedere a minima mitigazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del Sig. Massimo Turella.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce solo la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                     Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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