F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0205/CSA pubblicata del 29 Aprile 2025 –F.C. Forlì SSD A R.L.

Decisione/0205/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0294/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0294/CSA/2024-2025 proposto dalla società F.C. Forlì SSD A R.L. in data 10.04.2025

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 118 del 08.04.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.04.2025, l'Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La F.C. Forlì SSD A R.L. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte alla società e al suo tesserato Trombetta Michele dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 118 del 08.04.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Forlì Srl - Tuttocuoio 1957 S.M. del 06.04.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante le sanzioni dell’ammenda di 2.200,00 e di una gara con settore riservato al pubblico locale chiuso  “Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolte espressioni offensive ed discriminatorie per motivi di etnia nei confronti di un A.A.; Nonché per avere, nel corso del secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione, generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo.” e della  squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Trombetta Michele, tesserato della società Forlì “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto ai fatti verificatisi nelle circostanze per cui è causa.

In particolare, secondo la società Forlì, nella refertazione di gara sarebbe stata compiuta una grossolana generalizzazione, essendosi attribuite ad una moltitudine di spettatori quelle che, in realtà, sarebbero colpe di pochi, inqualificabili, individui, circa 20 su un totale di circa 650 presenti, del tutto avulsi dai numerosi sostenitori che con allegria ed entusiasmo popolano lo stadio forlivese durante le gare casalinghe. A supporto ha prodotto una ripresa video degli episodi. La reclamante ha evidenziato, altresì, di premurarsi costantemente per sensibilizzare gli spettatori durante le partite casalinghe, all’atto dell’ingresso delle squadre in campo, con la diffusione di apposito messaggio, nonché di aver diffuso sui propri social network una nota di fermo dissenso e disapprovazione rispetto ai gesti compiuti da alcuni dei presenti. Circa la sanzione della squalifica, la società Forlì sostiene che il tesserato Trombetta non ha agito di prima iniziativa colpendo l’avversario al volto, in quanto è stato lo stesso Direttore di Gara a rilevare che l’atleta forlivese aveva reagito – seppur in malo modo – ad una condotta antisportiva del calciatore avversario che gli si era avvicinato, a gioco fermo, nel tentativo di recuperare per primo il pallone, fuori dal perimetro di gioco.

La reclamante ha concluso domandando di ridurre la sanzione inflitta al tesserato Michele Trombetta e di annullare la sanzione della disputa di una gara con settore riservato al pubblico locale chiuso.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 aprile 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, limitatamente all’entità della sanzione dell’ammenda.

In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla reclamante. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, oltre a Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel merito, dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: REFERTO - ESPULSIONE CALCIATORI - FORLI' SRL 1' tempo 44', n.9 Trombetta Michele – “A gioco fermo, colpiva in faccia un calciatore avversario con l'avambraccio. Questo per evitare che il calciatore avversario prendesse il pallone uscito in rimessa laterale”. ARBITRO - VARIE ED EVENTUALI: “Dalla seconda metà del secondo tempo, in virtù del vantaggio della società Forlì, sparivano tutti i palloni presenti e messi a disposizione dall’inizio della gara. Questo comportamento ostruzionistico messo in atto, portava a perdite di tempo e un clima di nervosismo.” SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL’ARBITRO N’1: ABIBAKR DARWISH: “Durante la partita, sia nel primo che nel secondo tempo notifico parecchie situazioni in cui la tifoseria da me riconosciuta come appartenente alla società locale (Forlì) proferiva tali offese e insulti gravi come “islamico di merda” “ti bruciano vivo” “sei una merda umana” “fate schifo vergognatevi”.

Dalla disamina dei fatti e delle condotte contestate, per quanto concerne la sanzione inflitta alla società, deve osservarsi come le espressioni indirizzate all’Assistente arbitrale e riportate nei documenti ufficiali di gara, si rivelino, nel loro contenuto gravemente offensivo e minaccioso, particolarmente volgari, triviali, recanti in sé un connotato di deprecabile discriminazione di stampo razziale, oltre che diversificate nel loro tenore letterale e ripetute per tutta la durata della gara. Sotto tali profili la condotta in esame risulta, pertanto, meritevole di una adeguata sanzione, che, rispetto a quella inflitta dal Giudice Sportivo, deve essere comunque rivisitata nel suo ammontare, considerato che dalla refertazione in atti non è possibile comprendere se le espressioni sopra riportate siano state percepite in tutti i settori dell’impianto sportivo o solamente da una parte di esso.

Per quanto concerne la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Trombetta, dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, potenzialmente dannoso, anche tenendo conto della parte del corpo attinta (il volto), utilizzando una parte del braccio (avambraccio/gomito) idonea a provocare lesioni, a nulla rilevando il contesto di eventuale reazione in cui il gesto sarebbe stato posto in essere. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda in 1.100,00; conferma nel resto.

Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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