F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0206/CSA pubblicata del 29 Aprile 2025 –A.C. Locri 1909

Decisione/0206/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0292/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0292/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C. Locri 1909 in data 07.04.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 116 del 03.04.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.04.2025, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito il Dott. Filippo Marra Cutrupi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Locri 1909, ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di 700,00 inflittale dal Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 116 del 3 aprile 2025, in relazione alla gara A.C. Locri 1909/Nuova Igea Virtus A.S.D., del 2.4. 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere i propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (n. 1 petardo) all’interno del settore loro riservato. Per avere alcune persone non autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, sostato senza autorizzazione nei pressi degli spogliatoi e sul terreno di gioco. Una di dette persone restava senza autorizzazione a bordo campo per l’intera durata del primo tempo”.

La società A.C. Locri 1909 afferma che la sanzione irrogata manca di proporzionalità tra il fatto storico e la condotta sanzionata dal giudice sportivo, evidenziando che sussistono le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a,b, e d del c.g.s.. In ogni caso, il petardo sarebbe stato esploso all'esterno e non all'interno dello stadio.

La reclamante allega numerose decisione del giudice sportivo riguardanti, a suo giudizio, la medesima violazione di cui all’art. 25, comma 3, del c.g.s.

Conclusivamente la società reclamante chiede la derubricazione della violazione commessa rapportandola all’effettiva gravità dei fatti in esame.

Nel corso dell’udienza è stato udito il dott. Filippo Marra Cutrupi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma I CGS, risulta quanto segue:

“A fine gara alcuni tifosi della società Locri introducevano e facevano esplodere n. 1 petardo nel loro settore riservato senza conseguenze. Prima dell’inizio della gara alcune persone non autorizzate ma riconducibili alla società Locri, sostavano nei pressi degli spogliatoi e sul terreno di gioco senza autorizzazione, gli stessi venivano immediatamente allontanati senza conseguenze. Per tutto il primo tempo una persona non in distinta e non autorizzata ma riconducibile alla società Locri, rimaneva per tutto il primo tempo a bordo campo, il quale a fine del primo tempo veniva immediatamente allontanato senza conseguenze”.

Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerge l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta ad essa società, la quale, pur essendo oggettivamente responsabile delle condotte dei propri sostenitori e dell'omessa vigilanza circa le persone presenti sul terreno di gioco, merita un trattamento punitivo meno afflittivo. Infatti, seppur i fatti contestati siano disciplinarmente rilevanti, non rivestono carattere di particolare illeceità, anche considerando che la società si è adoperata per allontanare le persone abusivamente presenti sul terreno di gioco.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.C. Locri 1909 può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 500,00.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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