F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0207/CSA pubblicata del 29 Aprile 2025 –A.S.D. Gatteo Mare

Decisione/0207/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0288/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0288/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Gatteo Mare in data 02.04.2025,

per la riforma della decisione del giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 95 del 02.04.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.04.2025, l'Avv. Francesca Mite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 02.04.2025, la società A.S.D. Gatteo Mare  ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 95 del 02 .04.2025, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica di cinque giornate effettive di gara alla propria tesserata, la calciatrice Anita Angeli, in relazione alla gara Calcio Femminile Chieti/Gatteo Mare del 30.03.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Calciatrice in panchina, dopo aver colpito la stessa panchina con un pugno, rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo della terna arbitrale. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva proteste ed ulteriori espressioni irriguardose all'indirizzo degli ufficiali di gara. Sanzione così determinata in considerazione del medesimo disegno criminoso ed ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a)”.

La società reclamante ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che la calciatrice non avrebbe profferito frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, non avrebbe tenuto una condotta irriguardosa e non avrebbe protestato.

A dire della reclamante, “la suddetta calciatrice non ha assolutamente preso a pugni la panchina e al provvedimento di espulsione è uscita direttamente dal campo”; né avrebbe rivolto alcuna offesa all’arbitro limitandosi a dire “ bravo ce l’hai fatta a farci innervosire hai raggiunto il tuo obiettivo” e ciò avrebbe detto perché precedentemente il sig, Marco Aurisano si sarebbe rivolto alle giocatrici proferendo la seguente frase “andate a fare le protagoniste a Gatteo fenomene”

Conclusivamente, la reclamante chiede il riesame della sanzione inflitta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 aprile 2025 nessuno è comparso per la reclamante.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per i motivi che seguono.

È provato che la calciatrice abbia rivolto espressioni irriguardose alla terna arbitrale. Nel referto ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex articolo 61 comma 1 C.G.S., circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare (cfr., ex multis, CFA, SS.UU, n. 61/CFA-2022-2023; Sez. I, n. 0020/CFA-2023-2024), la condotta tenuta dalla calciatrice è così descritta: “A gioco fermo, dalla panchina dopo aver tirato un pugno alla stessa, urlava contro la terna arbitrale: 'siete delle merde!'. abbandonando il campo si fermava più volte, continuando nelle proteste e nelle offese”.

A fronte di tale pacifica ricostruzione, la reclamante si è limitata ad offrire una prospettazione alternativa dei fatti, disancorata dalle risultanze degli atti di gara, al solo fine di pervenire ad una mitigazione della sanzione inflitta alla propria tesserata.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, comma 1, CGS, (così come modificato dal C.U. n. 165/A del 20.4.2023), prevede, come sanzione minima, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara da parte dei calciatori e tecnici, in occasione o durante la gara.

Ad avviso di questa Corte, quella addebitata alla calciatrice rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36 C.G.S., dovendosi qualificare condotta ingiuriosa o irriguardosa.

Le frasi pronunciate “siete delle merde”, rivolte direttamente alla terna arbitrale, recano in sé un contenuto oggettivamente irriguardoso, ai sensi della richiamata disposizione.

Tuttavia, stante l’unicità dell’azione, seppur prolungata, perpetrata dalla calciatrice, questa Corte non ritiene doversi applicare più del minimo edittale e ridetermina la sanzione in 4 giornate.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE

Francesca Mite                                                                 Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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