F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0210/CSA pubblicata del 30 Aprile 2025 –Sampdoria S.p.a.
Decisione/0210/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0286/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Michele Messina - Componente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0286/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Sampdoria S.p.a. in data 07.04.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 168 dell’ 01.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.04.2025, il Dott. Alberto Urso e uditi gli Avv.ti Carlo Vitalini Sacconi, Carolina Romei e il Segretario Generale sig. Massimo Ienca per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Sampdoria S.p.a. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 168 dell’1.04.2025) con cui le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda per € 8.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, alcuni fumogeni ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”, nell’ambito della gara del 29 marzo 2025 disputata contro il Frosinone.
Deduce al riguardo la reclamante la genericità del referto dei delegati della Procura federale in relazione ai fatti contestati, considerato che lo stesso reca la imprecisata dicitura “R” in ordine al momento in cui gli episodi si sarebbero verificati; inoltre, il referto presenterebbe una cancellatura a mano, parimenti idonea a renderne non intellegibile la lettura.
Al contempo, da autonome verifiche condotte dalla reclamante, sarebbe emerso come l’accensione e il successivo lancio di petardo e di bengala/fumogeni fosse avvenuto in realtà a incontro già concluso, come emerge da riprese video prodotte in atti e che la reclamante chiede comunque di acquisire d’ufficio; né d’altra parte gli episodi contestati sarebbero menzionati nel referto arbitrale.
Parimenti errata sarebbe poi la determinazione del numero dei bengala/fumogeni lanciati, indicati in numero di 27, quando in realtà in tale numero erano ricompresi anche i 5 fumogeni lanciati a fine gara.
A ciò si aggiungerebbe la marginalità degli effetti riconducibili agli episodi contestati, privi di conseguenze materiali e da considerarsi quali fatti isolati; di qui la sproporzione dell’ammenda irrogata e la sua contrarietà ai principi di equità e gradualità.
Sotto altro profilo, la reclamante invoca l’assenza di recidiva e la condotta sempre improntata alla responsabilità, rispetto delle regole e collaborazione con le autorità tenuta dalla Sampdoria, la quale ha tra l’altro adottato un efficace modello di organizzazione e gestione e un “codice di condotta”, nonché apprestato misure quali il servizio di stewarding e controllo degli accessi, la pianificazione condivisa con le forze dell’ordine delle misure di prevenzione, nonché la promozione di campagne di sensibilizzazione della tifoseria.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione irrogatale e, in subordine, la sua sensibile riduzione, in misura equa e proporzionata alla condotta contestata.
All’udienza del 17 aprile 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Si osserva anzitutto che non sono condivisibili le doglianze incentrate sulla genericità del rapporto dei delegati della Procura federale, considerato che, da un lato, la dicitura “R” è espressamente abbinata dal modello utilizzato all’ipotesi in cui “ l’esplosioni e/o i lanci/accensione siano stati più di 1 (uno) nei 90 minuti”, sicché “R” sta a significare “ripetute volte nel corso della gara”, con contestuale necessaria indicazione “anche approssimativamente [del] numero complessivo del materiale pirotecnico ed oggetti”, nella specie avvenuta; dall’altro, le cancellature apportate non sono tali da pregiudicare la lettura e la chiarezza del rapporto.
Allo stesso modo, è in sé priva di rilievo la circostanza che il referto arbitrale non faccia menzione degli episodi, essendo appunto a ciò deputato (e, comunque, sufficiente) il rapporto dei delegati della Procura valorizzato dalla decisione del Giudice sportivo.
In tale contesto, anche le deduzioni in ordine alla ricostruzione dei fatti (in una all’invocata prova televisiva circa i bengala e petardi lanciati a fine gara) non consente di superare le risultanze del detto rapporto, considerato che l’intervenuto lancio di petardi e bengala al termine della gara non vale a provare di per sé che le medesime condotte non siano avvenute nel corso della gara, come riferito nel rapporto dei delegati della Procura. Ciò senza considerare, del resto, che il lancio di petardi con presenza di calciatori e altro personale sul terreno di gioco, ancorché a gara conclusa, non può ritenersi di suo scevro da pericoli, e, dunque, da lesività e offensività meritevole di sanzione. Per tali ragioni è d'altra parte da ritenere irrilevante anche la richiesta istruttoria in ordine alla relazione di Polizia trasmessa al Ministero dell'Interno, che la reclamante invoca appunto per dimostrare la suddetta circostanza del lancio del materiale pirotecnico a gara conclusa.
Parimenti, considerato che la decisione impugnata ha già fatto applicazione dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S. - e che, del resto, il fatto contestato è diverso da quello inerente al mero utilizzo di materiale pirotecnico nel settore della medesima tifoseria, trattandosi appunto nella specie di lancio di petardi e bengala in campo, con connotazioni di ben più consistente pericolosità, idonea a sfociare anche in potenziali profili di violenza - la reclamante non ha documentato l’integrazione anche di quella di cui alla precedente lett. a), coincidente con l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione della società “idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi […]”.
Allo stesso modo, l’invocata adozione delle misure di ordine generali richiamate (i.e., servizio di stewarding, controllo degli accessi, pianificazione condivisa delle misure di prevenzione, campagne di sensibilizzazione della tifoseria) non vale di per sé a elidere o attenuare ulteriormente [considerata, come anticipato, la già avvenuta applicazione dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S.] l’offensività della condotta. Analogamente è a dirsi per la consistenza in sé dei fatti, in relazione ai quali l’entità della sanzione inflitta è da ritenere equa e proporzionata.
Per tali ragioni, il reclamo va dunque respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce