F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0211/CSA pubblicata del 30 Aprile 2025 –Cosenza Calcio Srl

Decisione/0211/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0290/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Michele Messina - Componente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0290/CSA/2024-2025, proposto dalla società Cosenza Calcio Srl in data 09.04.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 168 dell’1.04.2025

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.04.2025, il Dott. Alberto Urso e udito l'Avv. Luca Smacchia per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cosenza Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 168 dell’1.04.2025) con cui le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda per 6.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni ed un ombrello nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”, nell’ambito della gara del 29 marzo 2025 disputata contro il Pisa.

Deduce la reclamante come nella specie ricorressero altre due attenuanti non considerate dal Giudice sportivo.

Anzitutto la decisione impugnata avrebbe trascurato l’adozione da parte della reclamante di “ modelli di organizzazione e di gestione” idonei a prevenire comportamenti quali quelli verificatisi [art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S.], atteso appunto il modello all’uopo adottato dal Cosenza, la cui efficace attuazione avrebbe peraltro consentito l’acquisizione delle immagini del fatto occorso, dalle quali sarà possibile identificare i responsabili.

La reclamante evidenzia peraltro come la detta attenuante sia stata applicata dal Giudice sportivo in relazione al fatto concernente la introduzione di materiale pirotecnico e sua utilizzazione nel settore occupato dalla tifoseria, e che pertanto la medesima attenuante debba essere estesa anche ai fatti qui in rilievo, trattandosi appunto di circostanza di natura oggettiva che non consente un trattamento frazionato o differenziato.

Allo stesso modo, non è stata riconosciuta alla reclamante l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), C.G.S., consistente nell’aver collaborato con le forze dell’ordine per l’identificazione dei responsabili: nella specie, il Cosenza avrebbe infatti messo a disposizione delle autorità competenti i filmati dell’impianto di videosorveglianza ai fini dell’identificazione dei responsabili, sollecitando anche un riscontro concreto delle forze dell’ordine.

Tra l’altro, l’azione della società avrebbe effettivamente consentito l’individuazione dei responsabili, come emerge dal verbale del G.O.S. della Questura di Cosenza, ove si dà conto che gli steward e le forze dell’ordine individuavano durante il “prefiltraggio” n. 20 petardi e identificavano due tifosi che li occultavano.

Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione irrogatale e, in subordine, la sua riduzione nella misura ritenuta di giustizia.

All’udienza del 17 aprile 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Le doglianze sollevate dalla reclamante s’incentrano sulla dedotta integrazione delle attenuanti di cui alle lett. a) e c) dell’art. 29, comma 1, C.G.S.; nessuna delle dette attenuanti può tuttavia ritenersi qui integrata.

Quanto all’attenuante di cui alla lett. a), consistente nell’adozione di modelli di organizzazione e di gestione della società “idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi […]”, da un lato, va osservato che il fatto contestato è ben diverso da quello inerente al mero utilizzo di materiale pirotecnico nel settore della medesima tifoseria - trattandosi qui, appunto, di lancio di petardi e altri oggetti in campo con connotazioni di ben più consistente pericolosità, idonea a sfociare anche in potenziali profili di violenza - sicché non può assumere rilievo il solo fatto che la detta attenuante sia stata ravvisata per il su richiamato (distinto) illecito; dall’altro, nessuna evidenza emerge (né la reclamante dimostra) circa la pertinenza e adeguatezza del proprio modello di organizzazione e gestione, e correlate risorse finanziarie e umane, rispetto agli specifici fatti qui verificatisi, né peraltro il suddetto modello s’è rivelato in concreto efficace.

In relazione poi alla dedotta cooperazione con le forze dell’ordine al fine di identificare i responsabili delle violazioni commesse, nessun rilievo assume a ben vedere la comunicazione sub prot. n. 31/2025 del 31 marzo 2025, in atti, inerente alla diversa gara fra Cosenza e Reggiana del 7 marzo 2025, come espressamente richiamata nel testo della nota.

Allo stesso modo, privo di rilevanza è il verbale del Gruppo di Sicurezza Operativa del 29 marzo 2025, che, quanto all’intercettazione di n. 20 petardi e identificazione di n. 2 tifosi che li occultavano, si riferisce a operazioni di “prefiltraggio”, che nulla hanno a che vedere con gli episodi (successivi) sanzionati; mentre, quanto ai “video pertinenti l’incontro in oggetto registrati dal sistema di videosorveglianza dello stadio”, gli stessi sono stati semplicemente richiesti dal G.O.S. (“Si chiede alla società l’acquisizione di tutti i video pertinenti l’incontro in oggetto […]), sicché non valgono di per sé a dare evidenza di una “concreta cooperazione” della società per identificare i tifosi responsabili, né è noto peraltro quali siano stati i relativi sviluppi; per cui neanche per tal via può ritenersi integrata l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), C.G.S.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                              Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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