F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0200/TFN – SD del 30 Aprile 2025 (motivazioni) – Enrico Magliola – Reg. Prot. 176/TFN-SD
Decisione/0200/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0176/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Andrea Giordano - Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23531/460pf24-25 GC/SA/mg del 31 marzo 2025, depositato il 1° aprile 2025, nei confronti del sig. Enrico Magliola, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 23531/460pf24-25 GC/SA/mg del 31 marzo 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Enrico Magliola, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Biella, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 4 lett. a), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5, commi 1,2 e 3 e 6, comma 1, del Codice Etico dell’A.I.A. per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C., per aver arbitrato due gare organizzate dalla A.S.C. Ricreativo Calcio Biella, in data 28.10.2024 e 19.11.2024, in mancanza della necessaria autorizzazione, il tutto come meglio descritto nella parte motiva.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Biella in ordine alla direzione arbitrale da parte dell’AE Gianluca Nisticò e dell’AE Enrico Magliola di gare organizzate dall’ente A.S.C. Ricreativo Calcio Biella in mancanza di autorizzazione della FIGC”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10 dicembre 2024 al n. 460 PF 24-25.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati sentiti il sig. Matteo Trombrizi, Presidente della Sezione AIA di Biella, nonché i signori Gianluca Nisticò ed Enrico Magliola, aa.ee. appartenenti alla sezione AIA di Biella. È stato altresì acquisito il Regolamento della A.S.C. Ricreativo Calcio Biella s.s. 2024/2025.
All’esito della notifica della CCI il procedimento è stato definito nei confronti del sig. Gianluca Nisticò ai sensi dell’art. 126 CGSFIGC, mentre il sig. Enrico Magliola non ha svolto attività difensiva.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del 29.4.2025 il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 29.4.2025, svoltasi in modalità video conferenza, ha preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Debora Bandoni che, riportatasi all’atto di deferimento ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.
Nessuno è comparso per Enrico Magliola.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Il 23.11.2024, il Presidente della Sezione AIA di Biella segnalava alla Procura Federale il comportamento dei propri associati Nisticò Gianluca e Magliola Enrico, entrambi arbitri effettivi che, senza autorizzazione alcuna, avevano diretto gare di calcio a 7 organizzate dall'ente A.S.C. Ricreativo Calcio Biella, come lo stesso aveva potuto personalmente rilevare dalla pagina facebook "dirette live calcio biella", i cui file video allegava alla segnalazione.
Le audizioni degli interessati della segnalazione ne hanno confermato il contenuto.
In particolare, per quanto qui interessa, il Magliola ha confermato di avere diretto due gare del campionato di Serie A Calcio a 7; la prima il 28.10.2024, valevole per la 5^ giornata di campionato, e la seconda il 19.11.2024, valevole per l’8^ giornata.
Nel corso dell’audizione il Magliola ha anche dichiarato che gli avevano riferito trattarsi di un “ torneo di solidarietà per la promozione contro la violenza sugli arbitri, sulle donne ed a favore della prevenzione”; di non avere percepito alcuna somma ad alcun titolo per la direzione delle due gare; di non avere richiesto alcuna autorizzazione al Presidente di Sezione.
La natura confessoria della dichiarazione rilasciata dal sig. Magliola consente di affermarne la responsabilità disciplinare con ragionevole certezza.
Ed invero, quanto contestato al deferito configura chiara violazione dell’art. 42, co. 1 e 4, lett. a) del Regolamento AIA, che impone agli Arbitri l’obbligo di svolgere “le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (co. 1) e vieta loro “di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC” (co. 4, lett. a).
Trattasi di precetti che trovano la loro ragione nei principi ampiamente esposti nel Codice Etico di cui l’AIA si è da tempo munita e ben noti a tutti i suoi associati, compreso il deferito.
Gli associati AIA, infatti, in ogni rapporto, devono in primo luogo improntare i loro comportamenti in conformità “ alle leggi ed ai regolamenti vigenti”; nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza devono “ dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità”; essere i garanti del rispetto delle regole; il loro comportamento e la loro immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione (art. 5, co. 1-2-3, C.E.) dovendo, il loro comportamento, “essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà” (art. 6.1, punto 1, CE).
Quanto alla sanzione da irrogare, in ultima analisi, si ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e che, per tale ragione, deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.”
Fatta applicazione degli esposti principi, pertanto, visto l’art. 63, co. 1 del Regolamento AIA, e tenuto conto della natura e della gravità della condotta dell’associato (co. 2, art. cit.), sanzione congrua è quella della sospensione di mesi 2 (due).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Enrico Magliola la sanzione di mesi 2 di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 30 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai