FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.434/AA del 30/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GERARDO GAETA SSDRL ATRIPALDA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 519 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea GERARDO, Gabriele GAETA e della società SSDRL ATRIPALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea GERARDO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Atripalda all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Atripalda, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei Sig.ri I. M., B. N., E. S. ed A. D. P., nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che gli stessi calciatori prendessero parte, nelle fila delle squadre schierate dalla SSDARL Atripalda, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali: Atripalda – Petruro del 17.11.2024, Vallatese –Atripalda del 24.11.2024, Atripalda – S.S. Giuseppe Siconolfi del 3.12.2024 e Virtus Serino – Atripalda del 16.12.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 2.1, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Atripalda, consentito e comunque non impedito che i calciatori Sig.ri A. D. P., R. G., M. M., G. L. e F. P. A. prendessero parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, nonostante fossero nati nell’anno 2013 e la competizione fosse riservata ai calciatori nati negli anni 2011 e 2012: Hermes San Tommaso – Atripalda dell’11.11.2024 , Vallatese –Atripalda del 24.11.2024, Atripalda – S.S. Giuseppe Siconolfi del 3.12.2024 e Virtus Serino – Atripalda del 16.12.2024; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Atripalda, consentito e comunque non impedito al Sig. Gabriele Gaeta, all’epoca dei fatti tesserato per la U.S. Avellino 1912, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società SSDARL Atripalda in occasione delle seguenti gare, tutte tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali: Hermes San Tommaso – Atripalda dell’11.11.2024, Atripalda – Petruro del 17.11.2024 , Vallatese – Atripalda del 24.11.2024, Atripalda – S.S. Giuseppe Siconolfi del 3.12.2024, Virtus Serino – Atripalda del 16.12.2024 ed Atripalda – Asso Avellino del 23.12.2024;

Gabriele GAETA, Tecnico tesserato per la U.S. Avellino 1912 all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Atripalda – Petruro del 17.11.2024, Vallatese – Atripalda del 24.11.2024, Atripalda – S.S. Giuseppe Siconolfi del 3.12.2024 e Virtus Serino – Atripalda del 16.12.2024, tutte valevoli per il per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società SSDARL Atripalda nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori Sig.ri I. M., B. N., E.S. ed A. D. P., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e diposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Hermes San Tommaso – Atripalda dell’11.11.2024, Atripalda – Petruro del 17.11.2024, Vallatese – Atripalda del 24.11.2024, Atripalda – S.S. Giuseppe Siconolfi del 3.12.2024, Virtus Serino – Atripalda del 16.12.2024 ed Atripalda – Asso Avellino del 23.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società SSDARL Atripalda pur non essendo tesserato per tale società ed essendo invece tesserato per la U.S. Avellino 1912 ;

SSDRL ATRIPALDA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Gerardo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Andrea GERARDO,

Sig. Gabriele GAETA,

Società SSDRL ATRIPALDA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea GERARDO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea GERARDO,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele GAETA,

€ 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda e 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi U 14 per la società SSDRL ATRIPALDA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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