FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.436/AA del 01/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALHANOGLU INZAGH SALA SILVA ZANETTI PANSA INTER MILAN

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Hakan CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:

Hakan CALHANOGLU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;

Simone INZAGHI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;

Claudio SALA, all’epoca dei fatti procuratore, dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e responsabile della sicurezza della prima squadra della medesima società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;

Massimiliano SILVA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustzia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso delle stagioni sportive 2022-23 e 2023-24 intrattenuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;

Javier Adelmar ZANETTI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della sopra indicata società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;

Fabio PANSA, all’epoca dei fatti Supporter Liaison Office (SLO) tesserato per la società A.C. Milan S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno nel corso della stagione sportiva 2023-24, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Sud”;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Massimiliano Silva, Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi, Claudio Sala e Javier Adelmar Zanetti; A.C. MILAN S.p.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti ai Sig.ri Davide Calabria e Fabio Pansa; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Hakan CALHANOGLU,

Sig. Simone INZAGHI,

Sig. Claudio SALA,

Sig. Massimiliano SILVA,

Sig. Javier Adelmar ZANETTI,

Sig. Fabio PANSA,

Società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe MAROTTA;

 

Società A.C. MILAN S.p.A, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Aronne FURLANI;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda per il Sig. Hakan CALHANOGLU,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Claudio SALA,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano SILVA,

€ 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Javier Adelmar ZANETTI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda per il Sig. Fabio PANSA,

€ 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

€ 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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