F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0103/CFA pubblicata il 9 Maggio 2025 (motivazioni) – PFI/POL. D. AMC98
Decisione/0103/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0102/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Castiglia - Presidente f.f. (Relatore)
Angelo De Zotti - Componente
Manfredo Atzeni - Componente ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 102/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale in data 07.04.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria di cui al Com. Uff. n. 178 del 27 marzo 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 6 maggio 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 26 febbraio 2025, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale territoriale:
- il signor Gregorio Paolo Quondam, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. D. AMC 98, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara con la società Clitunno - disputata il 20.10.2024 e valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regione Umbria -, colpito con un pugno al volto il calciatore avversario signor Jacopo Lucentini, provocandogli una frattura nasale con lesione dell’orbita oculare e costringendolo al trasporto in ambulanza presso il Policlinico di Terni, con necessità di sottoposizione ad intervento chirurgico;
- la società POL. D. AMC 98, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal signor Gregorio Paolo Quondam, così come prima descritti.
2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale presso il Comitato regionale Umbria ha ritenuto provato l’illecito disciplinare contestato infliggendo al tesserato la sanzione di otto giornate di squalifica, come richiesto dalla Procura federale, e alla società POL. D. AMC 98 la sanzione di € 100,00 di ammenda, a fronte di una più severa richiesta della Procura medesima.
Con reclamo del 7 aprile scorso, la sola Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado, censurandola nella parte in cui ha disatteso la misura dell’ammenda richiesta, vale a dire € 600,00.
La società POL. D. AMC 98, benché regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio per resistere al reclamo.
3. All’udienza del 6 maggio 2025, svoltasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura federale ha insistito per l’accoglimento del reclamo, che è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Nel determinare la misura dell’ammenda a carico della società, il Tribunale territoriale ha ritenuto di dover fare applicazione di “criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza”, rilevando “la marginalità del ruolo ricoperto dalla società di calcio in relazione al gesto del calciatore commesso durante una fase di gioco, seppure a palla lontana; senza contare che, se l'episodio fosse stato visto e refertato dal direttore di gara, verosimilmente il calciatore sarebbe stato sanzionato e la società no”.
La Procura federale ritiene erroneamente applicato l’art. 6, comma 2, CGS; incongrua, anzi pressocché simbolica, la sanzione irrogata; violato ed erroneamente applicato il principio generale di afflittività della sanzione.
5. Il reclamo è fondato, nei termini di cui ora si dirà.
6. In linea di principio, l’esercizio dei poteri disciplinari, per quanto concerne la specie e la misura delle sanzioni, è regolato dall’art. 12 CGS.
Sul piano applicativo, la giurisprudenza federale è costante nell’affermare che la sanzione deve svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo, e deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (da ultimo: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 57, n. 61 e n. 90/2024-2025).
Queste regole sono di semplice applicazione nell’ipotesi di responsabilità diretta dell’incolpato. Sono invece meno agevolmente praticabili là dove, come nel caso di specie, venga in questione la speciale responsabilità prevista dall’art. 6, comma 2, CGS: responsabilità indiretta, presunta, oggettiva o di posizione, a seconda delle ricostruzioni della disciplina, ma comunque responsabilità per fatto altrui, fondata sul cd. principio di precauzione. Questo - si è detto - impone alle società calcistiche di adottare le misure idonee, prima che a sanzionare, a evitare la possibilità della commissione di fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e, in tale prospettiva, le onera di scegliere con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (per tutte: Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 77/2021-2022).
7. Peraltro, secondo una copiosa giurisprudenza, il giudice federale non deve automaticamente trasporre nei confronti della società indirettamente responsabile il giudizio di disvalore formulato nei confronti del singolo; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto rimproverato, e in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta posta in essere dal proprio tesserato (Corte d’appello federale n. 12/2002-2003; Corte d’appello federale, n. 7/2004-2005; Corte d’appello federale n. 10/2004-2005; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 264/2008-2009; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 140/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 56/2011-2012; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 61/2011-2012; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 64/2011-2012; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 25/2012-2013; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 33/20122013; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 68/2012-2013; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 90/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 114/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 77/2021-2022).
Sembra, in definitiva, che in casi del genere si accentui la natura equitativa del giudizio sportivo (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 80/2022-2023).
8. Questo indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, non appare riferibile alla vicenda controversa.
Al riguardo, la Procura federale è nel giusto quando sottolinea la gravità dell’illecito commesso dal signor Quondam: una condotta violenta, estranea all’azione di gioco, che ha costretto la vittima a un ricovero in ospedale e a un intervento chirurgico per una frattura nasale con lesione dell'orbita oculare.
Il disvalore del fatto e il suo radicale contrasto con i più elementari principi di correttezza e lealtà sportiva appaiono evidenti e non vengono meno per la circostanza che l’aggressione sia sfuggita all’arbitro dell’incontro e quindi alla competenza del giudice sportivo, che verosimilmente - secondo la decisione impugnata - non avrebbe sanzionato la società. La circostanza è puramente casuale ed estrinseca e non può trasformarsi in una attenuante non prevista dall’art. 7 CGS.
Quelli ricordati sono principi il cui rispetto, evidentemente, la società non è riuscita a trasmettere al proprio atleta, dal quale neppure ha mai preso le distanze, cosicché nella fattispecie si configura anche un sia pur indiretto profilo di rimproverabilità soggettiva dell’addebito. Trova dunque piena operatività quel principio di precauzione, declinato nell’accezione sopra riferita, nel quale si scorge la ragione giustificativa della responsabilità delle società calcistiche per i fatti illeciti dei propri tesserati.
Nessun rilievo, dunque, è di ostacolo alla piena applicazione dell’art. 12 CGS, là dove indica il criterio cardine per la scelta della tipologia e della misura della sanzione “[n]ella natura e [n]ella gravità dei fatti commessi".
9. Di conseguenza, il Collegio reputa congruo che, in accoglimento del reclamo della Procura federale, la cui proposta non appare eccessiva o irragionevole, la misura dell’ammenda inflitta alla società sia rideterminata nell’importo di € 600,00 (seicento/00).
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla Società Pol. D. AMC98 l'ammenda € 600,00 (seicento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Giuseppe Castiglia
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce