F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0212/CSA pubblicata del 8 Maggio 2025 –S.S.D. Notaresco 1924 S.r.l. – Sig. Gennaro Di Bonaventura
Decisione/0212/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0296/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Agostino Chiappiniello - Componente
Franco Granato - Rappresentante A..IA.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0296/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Notaresco 1924 S.r.l. in data 15.04.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 118 dell’08.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 aprile 2025 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 15.4.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società S.S.D. Notaresco 1924 s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 118 dell’8.4.2025, con la quale è stata comminata al proprio dirigente sig. Gennaro Di Bonaventura la sanzione dell’inibizione sino all’8.4.2027 “per avere, al termine della gara, mentre la Terna Arbitrale faceva ingresso nel tunnel degli spogliatoi: - lanciato con violenza contro l’Arbitro ed un suo Assistente le chiavi dello spogliatoio con apposto un portachiavi di metallo, sfiorando il Direttore di gara al volto e l’A.A. ad una coscia; - avvicinato il Direttore di gara con fare aggressivo e rivolto al suo indirizzo espressioni offensive e minacciose: veniva allontanato grazie all’intervento di alcuni tesserati. Sanzione così determinata in considerazione dell’art. 35 comma 1 e 3 del CGS”.
L’episodio, occorso al termine dell’incontro Notaresco Calcio – Città di Isernia S. Leucio disputatosi a Notaresco (TE) il 6.4.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone F, è stato così riferito dall’Arbitro in relazione al comportamento del sig. Di Bonaventura: “A fine gara prima di entrare nel tunnel lanciava con violenza le chiavi dello spogliatoio con appeso un porta chiavi in metallo in direzione dell’arbitro e del secondo assistente sfiorando il viso dell’arbitro e la coscia dell’assistente. Dopo averlo lanciato esclamava: ti ammazzo bastardo, lo stesso faceva 5 passi verso di me con fare aggressivo e col pugno alzato. I presenti lo allontanavano”.
La reclamante, preliminarmente, eccepisce l’inverosimiglianza e l’incongruenza del referto, laddove riporta che le chiavi lanciate dal Di Bonaventura avrebbero contemporaneamente sfiorato il viso dell’Arbitro e la coscia dell’Assistente.
Nel merito, dopo aver sottolineato l’importanza e la delicatezza della gara, stante la precaria situazione di classifica in cui versava la Notaresco Calcio, la reclamante lamenta l’erronea applicazione, da parte del Giudice Sportivo, dell’art. 35 C.G.S., laddove il fatto contestato avrebbe dovuto rapportarsi alla diversa fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), C.G.S., ai sensi del quale viene punita con l’inibizione per 4 mesi la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico: fermo restando che, nel caso di specie, il contatto fisico neppure vi era stato.
La reclamante, inoltre, sollecita l’applicazione dell’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p., quantunque non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S., stante la riconducibilità delle condotte contestate al sig. Di Bonaventura ad un unicum fenomenico, in quanto commesse in un arco di tempo assai esiguo. Infine, chiede che la sanzione, in quanto assai gravosa, venga ricondotta ad equità, anche mediante l’applicazione di circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S..
Conclude pertanto in via principale per la riduzione dell’inibizione a mesi 4 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; in via subordinata per la riduzione dell’inibizione a mesi 8 in applicazione delle attenuanti ex artt. 13 comma 2 e 16 comma 1 C.G.S.; in via ulteriormente subordinata, per le medesime, ragioni, per la riduzione dell’inibizione ad anni 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
Come correttamente ritenuto dal Giudice Sportivo, il lancio di un oggetto metallico (nella specie un portachiavi con relative chiavi appese) all’indirizzo dell’Arbitro integra pacificamente gli estremi della condotta violenta prevista e punita dall’art. 35, commi 1 e 3 C.G.S.. Non vi è dubbio, difatti, che il gesto configuri un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”, indipendentemente dal fatto che la lesione non si sia prodotta solo per circostanze fortuite (il mazzo di chiavi ha comunque sfiorato il viso dell’arbitro e, probabilmente in fase di caduta, anche la coscia dell’Assistente). Ben diversamente si configura invece la fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), di cui la reclamante erroneamente sollecita l’applicazione, sia perché tale condotta non può certo essere considerata meramente irriguardosa, sia perché il “contatto fisico” cui la norma fa riferimento prescinde dall’intenzionalità del gesto e dalla volontà di arrecare danno (in tal caso, si verterebbe appunto nell’ipotesi di cui all’art. 35, comma 1, C.G.S.).
Ciò premesso, nella misura in cui il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo edittale previsto dall’art. 35, comma 3, C.G.S. (2 anni di inibizione), appare ultroneo il richiamo all’istituto della continuazione che, pur astrattamente invocabile nella presente sede sportiva, comporterebbe comunque l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave (addirittura con aumento della pena sino ad un terzo, secondo la previsione di cui all’art. 81 c.p.): esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, ove risulta punito l’atto di violenza e non anche, autonomamente, le ingiurie e le minacce successivamente profferite.
Quanto alla misura della sanzione, ribadito che l’inibizione per due anni rappresenta il minimo edittale previsto dall’art. 35, comma 3, C.G.S., non vi è spazio per alcuna riduzione.
Se da un lato può difatti valorizzarsi, in chiave attenuante, la circostanza che il gesto, seppure violento, è rimasto privo di conseguenze, dall’altro lato non si può ignorare che, nell’occasione, il sig. Gennaro Di Bonaventura svolgeva la funzione di dirigente addetto all’arbitro: colui, cioè, che avrebbe dovuto in prima persona adoperarsi per tutelare gli ufficiali di gara e che invece ha approfittato di tale ruolo per abbandonarsi a gravi intemperanze nei confronti dei medesimi. Il che integra la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, lett. a), C.G.S.. che, ritenuta equivalente all’attenuante, ex art. 15, comma 3, C.G.S. comporta la sanzione prevista in assenza di circostanze.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce