F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0213/CSA pubblicata del 8 Maggio 2025 S.S.D. Notaresco 1924 S.r.l. – calciatore Ettore Di Sabatino

Decisione/0213/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0297/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0297/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Notaresco 1924 S.r.l. in data 15.04.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 118 dell’8.4.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 aprile 2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Filippo

Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società società S.S.D. Notaresco 1924 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Ettore Di Sabatino dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 118 dell’8 aprile 2025, in relazione alla gara S.S.D. Notaresco 1924 S.r.l./Città di Isernia S. Leucio del 6.4.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante evidenzia che il calciatore in esame, pur avendo avuto il comportamento censurato, non meriterebbe una sanzione cosi gravosa.

Chiede l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 16, comma 1 e art. 13, comma 2 del C.G.S., in quanto la squadra stava disputando una gara particolarmente difficile in relazione alla sua posizione in classifica.

Richiama alcune decisioni della Corte Sportiva di appello che a suo giudizio, in situazioni similari, avrebbero statuito la riduzione della sanzione a tre giornate effettive di gara.

Conclusivamente la società reclamante chiede la riduzione a tre giornate effettive di gara.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’Avv, Filippo Pandolfi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dal referto del direttore di gara, cui va riconosciuta efficacia probatoria privilegiata ex art. 61 CGS, si evince che la frase proferita dal calciatore sanzionato è stata “A seguito di una mia decisione esclamava: vai affanculo coglione vai a cagare testa di cazzo ”.

Stante l’innegabile contenuto irriguardoso dell’espressione e considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS, le doglianze della reclamante sono inaccoglibili.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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