F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0214/CSA pubblicata del 8 Maggio 2025 –Nuova Sondrio Calcio
Decisione/0214/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0299/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0299/CSA/2024-2025, proposto dalla società Nuova Sondrio Calcio in data 16.04.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 121 del 15.04.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.04.2025, l’Avv. Andrea Galli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Nuova Sondrio Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 121 del 15.04.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone B, Sondrio/Palazzolo del 13.04.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Nuova Sondrio la sanzione dell'ammenda di euro 1.200 “Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, stretto con forza la mano del Direttore di gara e rivolgendogli espressioni irriguardose, offensive e gesti irridenti, che reiterava più volte a distanza ravvicinata.
Per indebita presenza nello spazio antistante lo spogliatoio di persone non autorizzate né identificate.”
La società reclamante ha domandato l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, in subordine, la sua riduzione, sostenendo che quanto riferito dal Direttore di Gara nel proprio referto non sussisterebbe, poiché il Direttore Sportivo della Nuova Sondrio si sarebbe avvicinato all’Arbitro limitandosi a chiedere, educatamente, spiegazioni in merito alla direzione di gara, dimostratasi, a proprio parere, priva di uniformità di giudizio. A sostegno ha prodotto delle dichiarazioni testimoniali.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 aprile 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, con riforma della decisione impugnata e rimessione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza in ordine alla condotta ascrivibile al Dirigente della Nuova Sondrio Sig. Salvadori Christian.
Nei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta ampiamente documentata e descritta la condotta sanzionata, emergendo che: “a fine partita il direttore sportivo della società Nuova Sondrio sig. Salvatori Cristian, identificato e comunicatomi tramite il presidente della società Nuova Sondrio, entrava senza consenso nel recinto di gioco e mi aspettava all'uscita del terreno di gioco stringendomi con molta forza la mano, senza procurarmi dolore, venendo quasi a contatto con la testa e dicendomi la seguente frase "complimenti arbitro, hai rovinato una partita, io un arbitro più coglione di te non l'ho mai visto. non soddisfatto degli insulti espostomi mi applaudeva le mani da dietro venendo quasi a contatto con il mio corpo e mi continuava a proferire la seguente frase quanto sei scarso, vergognati, fai schifo, tanto ti facciamo radiare. Raggiunta la porta dello spogliatoio ho notato che davanti ad esso erano presenti delle persone che non erano in lista come la moglie del presidente e altre persone non identificate”.
Preliminarmente giova constatare come la ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante contrasti con il chiaro tenore del referto arbitrale, facente fede di prova privilegiata, da cui emergono condotte disciplinarmente rilevanti che meritano adeguata sanzione, seppur con le precisazioni che seguono.
In primo luogo deve ritenersi integrata la condotta consistita nell’indebita presenza di persone non autorizzate né identificate nello spazio antistante lo spogliatoio, la quale deve essere sanzionata con l’ammenda, che questa Corte ritiene quantificabile in euro 500,00.
Del pari, risulta essersi indubitabilmente verificata, nella sua gravità e censurabilità, l’ulteriore condotta del soggetto riconducibile alla società Nuova Sondrio che, al termine della gara, ha stretto con forza la mano dell’Arbitro, rivolgendogli espressioni irriguardose, offensive e gesti irridenti, reiterandole più volte a distanza ravvicinata. Tale comportamento è stato valutato da parte del Giudice Sportivo ai fini della quantificazione della sanzione dell’ammenda, da esso inflitta in complessivi euro 1.200, sulla scorta della mancata individuazione dell’autore del gesto, il quale, tuttavia, risulta chiaramente identificato, nel referto arbitrale, nel Direttore Sportivo della Nuova Sondrio Sig. Salvatori Christian, rendendosi, pertanto, necessaria la rimessione degli atti al Giudice di Prime cure per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico del predetto tesserato.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00 (cinquecento/00).
Dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza in relazione alla posizione del Direttore Sportivo della società reclamante, Sig. Christian Salvadori.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce